Graduatorie ad esaurimento: 20 giorni per l’aggiornamento e il trasferimento

Pubblicato il decreto per l'aggiornamento di graduatoria e il trasferimento verso altra provincia

In attesa del decreto legge sullo sviluppo che all’art. 9 dovrebbe introdurre alcune novità sulle graduatorie ad esaurimento, il Miur ha rotto gli indugi procedendo oggi alla pubblicazione del decreto ministeriale n. 44, secondo la vigente normativa, per l’aggiornamento delle graduatorie e i trasferimenti da una provincia all’altra (www.istruzione.it).

La validità delle graduatorie è prevista per il biennio 2011/2012 e 2012/2013, ma sarà prolungata di un altro anno non appena vi sarà il via libera del decreto legge sullo sviluppo.

I docenti attualmente iscritti a pieno titolo o con riserva avranno venti giorni di tempo (entro il 1° giugno prossimo) per presentare domanda di aggiornamento e/o trasferimento di iscrizione ad altra provincia.

Il decreto prevede che “Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

a. la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria

b. la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa

c. il trasferimento da una ad un’altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

Come si vede, l’eventuale trasferimento in una graduatoria di altra provincia, comporta, in ossequio alla sentenza n. 41/2011 della Consulta, il diritto di vedersi valutato l’intero punteggio posseduto con conseguente inserimento a pettine nella graduatoria richiesta.

Se nel precedente biennio vi è stata una overdose di iscrizioni a graduatorie (quella di base e in altre tre province), ora si ritorna, giustamente, al minimo: una sola graduatoria, quella di attuale appartenenza oppure un’altra di provincia diversa ottenuta per trasferimento.

Il decreto ministeriale prevede, infatti, che “La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza”.