Ddl/3. Flessibilità e personalizzazione smettono di essere parole vuote. Forse

Se la prima formulazione si prestava ad essere criticata, come ha fatto anche Tuttoscuola, per l’eccessivo carico curricolare supplementare gravante uniformemente su tutti gli studenti, la seconda ha il limite di mettere sullo stesso piano, subordinandoli alle scelte delle scuole ai fini dell’inserimento nei piani triennali, obiettivi che dovrebbero comunque riguardare tutti gli studenti, come lo sviluppo delle competenze digitali e quello di comportamenti responsabili (ma anche il potenziamento delle competenze linguistiche e matematico-logiche), e altri che non hanno la stessa rilevanza ‘basica’, e che possono tranquillamente essere offerti agli studenti in forma opzionale, come stabilisce l’art. 3 del Ddl.

Da notare, comunque, che nella versione finale dell’art. 3 (Percorso formativo dello studente) è stata tolta la frase, riferita agli insegnamenti opzionali, “ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari” dei diversi indirizzi. Questo potrebbe significare (ma un chiarimento in proposito  non guasterebbe) che lo studente potrebbe sostituire anche alcuni insegnamenti del piano di studio ordinario – magari non quelli caratterizzanti lo specifico indirizzo frequentato, oggetto di valutazione nell’esame di Stato – con insegnamenti opzionali. Se così fosse parole come ‘flessibilità’ e ‘personalizzazione’ dei percorsi smetterebbero di essere, come finora sono quasi sempre stati, meri esercizi retorici.

Per un confronto analitico tra il testo iniziale del Ddl e quello approvato dalla Camera rinviamo alla notizia pubblicata sul portale di Tuttoscuola.