
Ddl scuola: tante deleghe, tanto contenzioso
Nell’ambito dell’esame degli aspetti giuridici e dei rischi di possibile contenzioso nel disegno di legge sulla scuola presentato dal Governo, Tuttoscuola ha sentito l’opinione di un esperto di diritto scolastico, l’avvocato Domenico Naso di Roma, che introduce così il provvedimento: “E’ un testo certamente innovativo ove viene immaginata una ipotesi di scuola diversa coordinata e gestita da un impianto normativo tutto da costruire”.
“Invero – continua l’avvocato Naso – leggendo il contenuto dell’articolato presente nel disegno di legge emergono numerose perplessità in relazione alle modalità concrete di realizzazione degli organici nelle scuole, al ruolo del dirigente scolastico e ai poteri allo stesso riconosciuti, alla deroga alle norme contrattuali oggi vigenti e alla “continua” supremazia della legge anche all’interno delle materia di competenza contrattuale”.
L’attenzione dell’esperto di diritto scolastico si sposta poi sull’esame dell’articolo 21 del ddl, del quale ci siamo occupati, nel pezzo Ddl Buona Scuola/4: Riforma a 360° con 17 materie delegate: “Desta poi qualche disagio la norma contenuta all’articolo 21 che prevede un’ampia delega al Governo in materia di sistema nazionale di Istruzione e Formazione che appare in contraddizione con lo stesso articolo 2 del disegno di legge”.
“Ritengo – spiega Naso – che un testo normativo così ampio e allo stesso tempo generico sarà soggetto ad un forte potere regolamentare, ove la normativa di secondo livello porterà ad aumentare il contenzioso nello specifico settore”.
“Purtroppo – continua il legale – troppo spesso la materia della legislazione scolastica ha risentito o è stata condizionata dalle decisioni giurisdizionali dei diversi Tribunali amministrativi o del Lavoro”.
“Capire come concretamente verrà gestito, creato e disciplinato l’organico funzionale o dell’autonomia – prosegue Naso – con quali strumenti giuridici o atti amministrativi possa essere attuato condizionerà anche il relativo contenzioso”.
“Le finalità espresse dall’art. 1 (“la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale” NdR) – conclude il legale – ove le singole istituzioni scolastiche definiscono il proprio fabbisogno triennale dell’offerta formativa dovranno necessariamente, sotto il profilo normativo, essere coordinate con il regolamento di cui al decreto Presidenziale dell’8 marzo 1999, n. 275”.
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