Dal 31 marzo al 6 aprile
Ata ex-dipendenti comunali: valutato tutto il servizio
60 mila collaboratori scolastici, passati dai Comuni allo Stato in base alla legge 124/1999, potrebbero avere titolo ad incamerare un buon gruzzolo di arretrato per la revisione dei loro inquadramenti, stimabile tra i 2.500 e i 4.500 euro lordi.
L’Aran, sentiti i sindacati di categoria, ha fornito una precisazione circa il riconoscimento, nell’attuale carriera statale, del servizio prestato come dipendenti comunali. L’interpretazione dell’Agenzia per la contrattazione nazionale si è resa necessaria per rispondere ad alcuni quesiti posti da giudici del lavoro che, di fronte a centinaia di ricorsi dei collaboratori scolastici, avevano bisogno di un chiarimento preliminare sulla questione.
Riepiloghiamo l’antefatto. Sulla base dell’accordo del 20 luglio 2000 tra sindacati e amministrazione, era stato previsto che l’inquadramento nei ruoli dello Stato avvenisse con il procedimento della “temporizzazione” che, di fatto, aveva garantito solamente il mantenimento della precedente retribuzione o poco più, senza un’ulteriore valutazione della pregressa anzianità di servizio come dipendente comunale.
L’Aran ha precisato di “non dover procedere ad ulteriori pronunce o interpretazioni“, in quanto l’accordo ha consentito solo il primo inquadramento e la materia su cui si chiedevano lumi andrebbe esaminata alla luce dell’art.8 della legge n.124/1999, che sembrerebbe ipotizzare una ricostruzione della carriera basata sull’anzianità di ciascuno. Da qui i numerosi ricorsi per la completa valutazione del servizio.
Per la maggior anzianità che potrebbe essere riconosciuta per effetto delle decisioni dei giudici del lavoro (che ancora una volta si sostituirebbero all’amministrazione), i 60 mila collaboratori ex-scolastici potrebbero compiere, come minimo, un salto di gradone (livello stipendiale) o forse due, con un aumento annuo compreso tra 1.620.000 e 2.830.000 di vecchie lire, che, sotto forma di arretrato dal 2000 ad oggi, equivale ad un importo pro capite tra i 2.500 e i 4.500 euro lordi.
Per l’Amministrazione scolastica la ricostruzione di carriera dei 60 mila ex-dipendenti comunali comporterebbe un maggior costo, comprensivo degli oneri riflessi, oscillante tra i 190 e i 340 milioni di euro (373/650 miliardi di vecchie lire): una mazzata, contro la quale è immaginabile una difesa a tutto campo per impedire o attenuare l’effetto delle sentenze.
Se si pensa che, per garantire i primi tre anni degli anticipi, la riforma ha stanziato meno di 120 milioni di euro, si può avere un’idea del peso dei nuovi inquadramenti sui costi dell’istruzione, e forse sullo stesso processo di attuazione della riforma (se si tiene conto che la legge finanziaria 2003 non contiene alcuno stanziamento utilizzabile, non sono certo da escludere slittamenti di aspetti significativi della riforma all’anno scolastico 2004/2005).
Voglia di bocciatura annuale
Tra i primi decreti legislativi per l’attuazione della riforma Moratti vi sarà anche quello relativo alla valutazione, i cui criteri di fondo sono contenuti nell’ art. 3 della legge delega .
Si tratterà di definire i due livelli fondamentali di valutazione: quella esterna all’istituzione scolastica e quella interna. La prima affidata sostanzialmente all’Invalsi, l’istituto che dovrà costruire il nuovo sistema nazionale di valutazione, e l’altra affidata alle singole scuole e ai docenti.
Ed è proprio questa interna quella che da tempo fa discutere, non tanto per la previsione della autovalutazione affidata agli organi di istituto per controllare l’efficacia dell’azione scolastica complessiva, quanto per la valutazione degli alunni affidata ai singoli docenti.
Si dice infatti nella legge che “agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo”. Una frase che fa intendere che nei bienni previsti all’interno di ciascun settore scolastico (primaria, secondaria I grado e licei) la bocciatura è prevista solamente per il passaggio al successivo periodo. Il che esclude la bocciatura nel primo anno del biennio.
Ma questa previsione, ritenuta poco severa, non è condivisa da molti parlamentari della maggioranza ed in particolare dal sen. Valditara, responsabile scuola di Alleanza Nazionale. Il dissenso ha preso corpo nei diversi ordini del giorno presentati alla Camera ed accolti dal Governo che ipotizzano la bocciatura da un anno all’altro.
Il ministro Moratti è presa ora tra l’incudine e il martello: dare attuazione rigorosa alla legge mantenendo intatta l’unità dei bienni anche sotto l’aspetto valutativo (altrimenti a cosa servono i bienni?), ribadendo così la valenza non giuridica dell’ordine del giorno, oppure dare seguito agli ordini del giorno prevedendo, se pur in forma di eccezione, la bocciatura annuale, ma correndo in tal modo il rischio di emanare un atto viziato da eccesso di delega e perciò impugnabile?
Tempo scuola all’elementare, a Trento l’orario sarà leggero
In questi giorni al ministero dell’Istruzione si sta lavorando ai contenuti dei decreti legislativi per l’attuazione della riforma Moratti, che dovrebbe partire a settembre con le prime due classi della scuola primaria (ex-elementare).
Uno dei decreti dovrà stabilire anche il monte ore annuale delle lezioni, assumendo, con ogni probabilità, la proposta contenuta nelle “Indicazioni nazionali” di 891 ore in prima (27 ore settimanali) e di 990 ore (30 settimanali) nelle altre quattro classi della primaria.
Ma andiamo a vedere cosa accade nella provincia di Trento: pur nell’autonomia di decisione che le viene in ragione dello statuto speciale, ha deciso di adeguarsi alla linea nazionale della riforma scolastica. Tuttavia sull’orario di lezione è orientata ad una scelta diversa: tutte le classi a 27 ore settimanali.
Ma come si calcola il tempo scuola nell’elementare? Il dibattito mai chiuso torna d’attualità, sarà bene chiarirlo una volta per tutte.
La posizione assunta dalla provincia trentina riapre una questione mai chiaramente definita sul tempo scuola nell’elementare, dove attualmente, oltre al tempo pieno a 40 ore settimanali, vi è un tempo dei moduli generalizzato a 30 ore (con problemi di rientri, di trasporti e di mense): un tempo scuola che si vorrebbe confermare, vista anche la levata di scudi che ha accompagnato un anno e mezzo fa la proposta della commissione Bertagna di ridurne complessivamente la durata. Il decreto legislativo per l’attuazione della riforma potrebbe tener conto della scelta di Trento, chiarendo più nettamente la distinzione tra tempo pieno e tempo “normale”, contribuendo anche alla soluzione di molti problemi irrisolti dei servizi di mensa e di trasporto a carico dei Comuni. In poche parole, oltre alla conferma del modello a tempo pieno, potrebbe esserci una riduzione oraria del modello normale o, quanto meno, una flessibilità di scelta rime! ssa all’autonomia delle scuole.
A Milano fanno i conti: il 45% del ciclo secondario sarà regionale
Secondo l’assessore alla formazione della provincia di Milano, Giuseppe Marzullo, quasi la metà del futuro ciclo secondario, quella corrispondente al canale professionale, “dovrà essere regionale”, funzionerà cioè sulla base della “legislazione esclusiva” delle Regioni.
Il calcolo è presto fatto: al 5.5% dei giovani di 15-18 anni che seguono i corsi regionali di formazione professionale si aggiungono tutti gli studenti di scuola secondaria iscritti agli attuali Istituti professionali di Stato (20%), e la metà di quelli iscritti agli Istituti tecnici a vocazione più professionalizzante (39%), cioè un altro 19.5%. Il totale fa 45%.
Il ragionamento dell’assessore milanese è lineare, ma dà per scontata la continuità degli attuali flussi di iscrizione anche a riforma attuata, il che richiederebbe due condizioni di fattibilità: la conferma del presente assetto della scuola secondaria (che invece la legge modifica: i percorsi professionali saranno quadriennali, e daranno qualifiche e diplomi, non la “maturità”), e la rinuncia, da parte del 45% delle famiglie, ad iscrivere i giovani ai percorsi liceali, in particolare a quello economico e a quello tecnologico, che potrebbero invece “attrarre” buona parte della domanda sociale che si rivolge attualmente all’istruzione tecnica e anche a quella professionale.
Quel che si può dire al momento, a riforma ancora tutta da attuare, è che le future scelte delle famiglie dipenderanno largamente dalla effettiva “pari dignità”, cioè dalla qualità e dalla competitività del canale professionale rispetto a quello liceale: un traguardo che le Regioni, compresa la Lombardia, dovranno conquistare sul campo.
Assume un’importanza cruciale a questo punto la definizione del decreto legislativo che dovrà definire gli standard minimi formativi su scala nazionale e i titoli professionali utili anche al passaggio dal sistema dei licei a quello dell’istruzione e della formazione professionale e viceversa.
Diplomati in liuteria: 12 su 15 sono stranieri
5 francesi, 3 coreani, 1 spagnolo, 1 croato, 2 giapponesi e solo 3 italiani. Potrebbe essere la formazione dell’Inter, o di qualche altra squadra zeppa di calciatori stranieri. Sono invece gli studenti dell’Istituto professionale internazionale di liuteria “Antonio Stradivari” di Cremona che, dopo aver conseguito la “maturità” nel 2002, hanno seguito con successo un tirocinio di quattro mesi (ottobre 2002-gennaio 2003) presso le botteghe di liutai professionisti, come previsto da una apposita Intesa tra il MIUR e la Regione Lombardia.
L’Istituto di Cremona, frequentato da allievi (alcuni già diplomati e perfino laureati) provenienti da tutto il mondo, è formalmente un Istituto professionale di Stato, e come tale dovrebbe essere inserito nel canale dell’istruzione e formazione professionale istituito dalla riforma Moratti. Ma per molti aspetti (piano di studi, età media dei diplomati, che è di 27 anni, titoli di studio già posseduti da molti di essi, notorietà internazionale) lo “Stradivari” si presenta come un indirizzo di studi fortemente atipico, a metà strada tra la formazione liceale e quella professionale, in direzione di un artigianato artistico d’eccellenza. Quale collocazione troverà questo istituto, famoso in tutto il mondo?
Parte da Acireale l’altro sindacato della dirigenza scolastica
Con il congresso costituente tenutosi ad Acireale il 14 e il 15 marzo nasce il “sindacato nuovo” della dirigenza scolastica. Si chiama Snadis, e si prefigge di assicurare partecipazione e ruolo propositivo agli aderenti, contro la logica dei cosiddetti “professionisti del sindacato”. In poche parole il nuovo sindacato dei dirigenti scolastici si propone si arrivare alle proposte contrattuali attraverso un collegamento tra pratica sindacale ed esercizio della professione.
Il primo obiettivo dello Snadis (www.snadis.it) , che conterebbe più di 300 adesioni, è quello di arrivare al tasso di rappresentatività che consente di sedere al tavolo della contrattazione.
Il traguardo, forse un po’ ambizioso, è quello di diventare il quinto sindacato rappresentativo di settore, dopo Anp, Cgil, Cisl e Snals (l’Uil non ha raggiunto i minimi livelli di rappresentatività). In effetti lo Snadis sembra voler contrastare il ruolo dell’Anp (il sindacato più rappresentativo della dirigenza scolastica), accusato di avere aperto alle alte professionalità della docenza, “snaturando” la rappresentatività specifica della dirigenza scolastica.
La “piattaforma rivendicativa” dello Snadis – presieduto da Cristina Cascio – non è dissimile da quella degli altri sindacati di settore, verso i quali dichiara un atteggiamento aperto e di dialogo, e comprende la richiesta della rapida indizione del primo concorso ordinario, per il quale in questi giorni il Tar del Lazio ha dato ragione alla Cgil-scuola per l’assenza di motivazione del Miur circa la mancata emanazione del bando.
Spezzata la catena di S.Antonio dei giorni festivi da retribuire
Da alcuni anni le scuole sono invase, a ondate ricorrenti, da fac-simile di moduli di richiesta per ottenere il pagamento delle festività coincidenti con la domenica.
Da dove nascerebbe la pretesa? Una disposizione della legge n. 260 del 1949 prevede il diritto alla corresponsione di un compenso aggiuntivo per le festività (25 aprile, 1° maggio, ecc.) che coincidono con la domenica. E, su quella base, i moduli di richiesta per il pagamento, almeno per gli ultimi dieci anni, delle giornate di festività “perse” perché coincidenti con la domenica.
Visto che, mediamente, ogni anno una di queste festività viene “persa”, si potrebbe contare su un recupero retributivo pari a circa un terzo di mensilità. Se si considera inoltre il fatto che riempire un modulo non costa niente, si può immaginare quante pratiche si sono accumulate nelle segreterie delle istituzioni scolastiche che, in mancanza di indicazioni (e di risorse finanziarie apposite), hanno ignorato le richieste. E ora le richieste – soprattutto con l’appoggio di alcuni sindacalisti che, a buon mercato, volevano “tutelare” diritti del personale – sono arrivate ai giudici del lavoro.
Proprio un giudice del lavoro di Torino ha richiesto all’Aran se quella norma doveva ritenersi tuttora valida, non essendo stata compresa tra quelle disapplicate dal CCNL scuola 1994-1997.
L’Aran insieme ai sindacati confederali e allo Snals ha fornito, il 27 marzo scorso, interpretazione autentica della norma, precisando che il CCNL ha disciplinato in via esaustiva la materia dei compensi, non comprendendo quella della legge 260/1949, che deve intendersi quindi incompatibile (e non applicabile) al personale della scuola.
La “catena di S.Antonio” si è spezzata, ma si può essere certi che altre catene riappariranno, soprattutto quando sono a costo zero per un incasso facile e, a volte, sostanzioso.
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