Consulta, su precari un illecito, ma sanato dal risarcimento

Con le norme della ‘Buona scuola’ relative ai precari, “lo Stato italiano si è reso responsabile della violazione del diritto dell’Ue“, ma “il conseguente illecito è stato ‘cancellato’ con la previsione di adeguati ristori al personale interessato“. Lo scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni, depositate ieri, della sentenza con cui la scorsa settimana è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della normativa (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124) che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

La norma è illegittima, si legge, “nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonchè di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino“.

Riguardo agli ‘indennizzi’ concessi ai precari, la Corte ricorda che per il giudice europeo quel che conta è che la misura riparatoria sia “dissuasiva, proporzionale ed effettiva“, anche se individua due misure, sia pur non esclusive, e fra loro alternative: il risarcimento del danno e la previsione di procedure di assunzione in ruolo certe nel tempo e riferibili a tutto il personale coinvolto.

La Corte ha ritenuto, dunque, di dover esaminare la normativa sulla “buona scuola” per valutare l’idoneità delle misure riparatorie da adottare in favore del personale che abbia subito un danno a seguito della illegittimità comunitaria. “Per l’anno scolastico 2015/2016 – si afferma infatti  nella sentenza -, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012“.

E’ poi previsto che “l’art. 399, del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui l’accesso ai ruoli ha luogo anche attingendo alle graduatorie permanenti, continua ad applicarsi fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento“. E dunque “dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l’esistenza, in tutti i casi che vengono in rilievo, di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia. E tale conclusione trova una indiretta ma autorevole conferma in quella cui è pervenuta la Commissione Ue a proposito della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della stessa normativa dell’Unione: essa è stata archiviata senza sanzioni a seguito della difesa dell’Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta. Viene anzitutto – proseguono – introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile“.

Per quanto riguarda, invece, il personale ATA, “non è previsto alcun piano straordinario di assunzione e pertanto nei suoi confronti deve trovare applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno, misura del resto prevista – lo si è più volte ricordato – dal comma 132 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi in linea con la normativa comunitaria“.