Concorso DS. Prova suppletiva per la preselezione? Il regolamento la esclude
Nell’avviso con il quale è stato comunicato, da parte degli USR, il punteggio minimo conseguito nella prova preselettiva del concorso DS per l’ammissione alla prova scritta, in alcuni casi si è fatto cenno ad eventuali prove suppletive.
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Nonostante il bando non preveda assolutamente prove suppletive, l’ipotesi viene avvalorata anche da alcuni siti che attribuiscono tale eventualità a possibili richieste di candidate, motivate da situazioni connesse a gravidanza o maternità.
In tali, se si dovesse davvero procedere, se pur per pochi casi, a prove suppletive della preselettiva, potrebbe esserci una modifica dei punteggi minimi, con conseguenti possibili contraccolpi sugli ultimi candidati ammessi allo scritto.
Si aprirebbe inevitabilmente un possibile contenzioso per gli esclusi.
È comprensibile, quindi, la preoccupazione di molti candidati che hanno conseguito il punteggio minimo, utile per l’ammissione allo scritto.
Riteniamo l’ipotesi delle prove suppletive del tutto infondata, in quanto nel regolamento del concorso (decreto 13 ottobre 2022, n. 194), all’articolo 6, comma 5, relativamente alla prova preselettiva, si afferma testualmente: La mancata presentazione per l’espletamento della prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso.
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