Concorso DS: ‘Difendiamo il merito’. La lettera di una docente
Pubblichiamo di seguito una lettera inviata da Marika Bandieramonte alla redazione di Tuttoscuola e che ha lo scopo di rappresentare una questione che in questi ultimi giorni si sta palesando tra chi ha superato la prova del concorso DS e che sta creando disagio, in vista della pubblicazione della graduatoria finale. Una questione che riguarda l’interpretazione del “peso” da attribuire al punteggio acquisito con i titoli rispetto alla valutazione della singola prova sostenuta.
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“Incomprensibilmente – scrive la nostra lettrice – il DM 107/2023 che disciplina il concorso riservato su delega della legge Milleproroghe, evidentemente per puro errore materiale (ma vogliamo essere benevoli e non pensare che sia stato fatto artatamente!) ha previsto la conversione in decimi solo per il risultato della prova scritta o orale sostenuta, “dimenticando” di specificare che la stessa operazione andasse fatta anche per il punteggio dei titoli, con il risultato che dall’attuale fotografia emergente dal DM 107/2023 i titoli varrebbero fino a un massimo di 30 punti, mentre il punteggio della prova sostenuta sarebbe valutata fino ad un massimo di 10 punti (rapporto capovolto a vantaggio dei titoli nella misura del triplo!). Non più quindi un punteggio massimo totale di 130 (100 prova + 30 titoli o 10+3) ma di 40 ( 10 prova + 30 titoli). Tale interpretazione è certamente noto che sia manifestamente illogica e discriminante, soprattutto per i docenti più giovani, oltre ovviamente a essere confliggente con il basilare principio giuridico della gerarchia delle fonti, trattandosi il DM di atto di natura regolamentare amministrativa di rango secondario.
Ad essere completi, lo stesso art. 11 del DM107/2023 rimanda per le norme di salvaguardia al DPR 487/94 che all’art.8 statuisce la misura massima di peso da attribuire ai titoli.
Com’è noto altri innumerevoli dispositivi normativi a partire dalla DPR 272/2004 art. 3 comma bis e DPCM n. 78/2018 stabiliscono il massino peso da attribuire ai titoli. Ab ultima la L. 56/2019 che, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), statuisce che “i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale”.
Lo stesso concorso DS del 2017 rispettava questi paletti, attribuendo un massimo di 30 punti ai titoli e 200 alle due prove, con un rapporto quindi del 15%.
Come si può immaginare però, nonostante l’esercizio ermeneutico della norma non lasci dubbi all’interpretazione, questo fraintendimento nella scrittura del DM107 viene cavalcato da moltissimi ricorrenti che hanno preso punteggi bassissimi e vorrebbero così capovolgere la graduatoria a loro vantaggio, noncuranti del principi giuridici basilari e dello stesso senso di giustizia ed equità che dovrebbe conformare l’operato di un futuro DS.
Se tutto ciò è comprensibile da parte dei candidati che hanno ricevuto valutazioni basse è quantomeno sospetto di mala politica che alcuni nostri rappresentanti, avallino una simile procedura in barba a qualsivoglia principio di legalità, buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione.
Ci auguriamo che il Ministro con un intervento attento e tempestivo provveda a superare questa ‘crisi’ di legalità e compressione del merito e prevenga ulteriori ricorsi al TAR per violazione di legge”.
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