‘Codice Brunetta’ e diritto di critica

Il 21 ottobre 2010 potrebbe essere ricordato come una svolta importante nella vita professionale dei dirigenti scolastici, chiamati a rispettare le disposizioni contenute nel cosiddetto ‘Codice Brunetta’, subito sbrigativamente definito ‘nazista’ nei siti internet vicini all’area dell’antagonismo sociale.

In pratica anche i dirigenti scolastici sono tenuti ad osservare le norme contenute nel codice (Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), che prevede sanzioni in caso di dichiarazioni pubbliche che vadano a “detrimento dell’immagine della pubblica amministrazione” (art. 11).

A valutare i singoli casi e a irrogare le eventuali sanzioni è il direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Ma non è solo il ‘Codice Brunetta’ a prevedere questa possibilità. Anche il nuovo contratto dei dirigenti scolastici, firmato nel mese di luglio 2010, stabilisce (Art. 16) “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi” nei casi previsti dal decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Ora le nuove disposizioni targate Brunetta definiscono anche l’ammontare delle sanzioni pecuniarie: “da un minimo di 150 ad un massimo di 350 euro” per i dirigenti scolastici in caso di “alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi”, o di rifiuto di portare cartellini identificativi.

Il caso più delicato, come si è visto nella vicenda che ha coinvolto il direttore dell’Usr Emilia-Romagna Marcello Limina, è quello delle dichiarazioni pubbliche: qual è il confine tra la libertà d’espressione e la denigrazione dell’amministrazione di appartenenza? L’ambiguità è contenuta nel citato articolo 11 del Codice che vieta per i pubblici dipendenti le “dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’amministrazione” ma fa “salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini”. Contenzioso in vista, non solo di carattere interpretativo.