Classi con più di 25 alunni e indici di sfollamento da rispettare

Il ministero dell’interno, nel definire con proprio decreto le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (d.m. 26 agosto 1992), ha fissato, tra l’altro, la densità massima di affollamento dei locali scolastici per assicurare sicurezza delle persone nel caso di sfollamento di emergenza.

Le aule possono contenere al massimo 26 persone (cioè 25 alunni e l’insegnante). Non sono le dimensioni dell’aula a determinare l’indice, bensì la quantità massima di persone che possono defluire rapidamente all’esterno, passando, come capita normalmente, da una porta unica.

Probabilmente dove le porte sono due, come capita a volte ad aule a pianterreno con uscita verso l’area cortiliva, l’indice di deflusso cambia.

Ma se, come avviene nella generalità dei casi, la porta è una sola e gli alunni, come d’ora in poi potrà capitare più frequentemente, sono più di 25 (a cui c’è da aggiungere l’insegnante e, a volte anche il docente di sostegno), quali condizioni di sicurezza ci saranno?

La responsabilità, in questi casi, non è del ministero dell’istruzione ma del dirigente scolastico, il quale, come prevede il decreto del ministero dell’interno, deve mettere per iscritto il numero delle persone in situazioni fuori regola. Sotto la propria personale responsabilità…

“Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività” (decreto ministero interno 26.8.1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica).