Chiarimenti ministeriali sui servizi di montagna

Sono 3.546 i comuni di montagna sui cui territori possono essere stati prestati i servizi di supplenza utili per il raddoppio di punteggio.
L’elenco è stato pubblicato dal ministero dell’Istruzione che ha fornito le prime note di chiarimento per consentire la presentazione eventuale di domande per integrare le posizioni di graduatoria già definite con la precedente domanda presentata entro il 21 maggio scorso.
Come è noto la riapertura dei termini (scadenza 14 giugno), prevista dalla legge di conversione del decreto legge 97/2004, si è resa necessaria per le modifiche apportate alla tabella allegata al decreto. Il previsto raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna rappresenta, insieme alla valutazione del servizio non specifico nella misura del 50% per il servizio prestato in insegnamenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria di inserimento, forse l’aspetto più rivoluzionario e di difficile gestione, data la ristrettezza dei tempi a disposizione.
Un primo riferimento da cui partire viene appunto da questo elenco, ma sarà necessario che gli interessati accertino che in quei territori comunali vi sia almeno una sede distaccata, plesso, sezione situata ad almeno 600 metri di altezza sul livello del mare (condizione posta espressamente dalla legge), in quanto diversi comuni compresi nell’elenco si trovano al di sotto di tale limite.
Spetterà poi ai CSA accertare la veridicità della dichiarazione degli interessati.
Poiché i comuni di montagna compresi nell’elenco sono quelli previsti dalla legge 991/1952, non sono inclusi comuni capoluogo come Enna o L’Aquila, non considerate evidentemente sedi disagevoli da quella norma.