
Articolo 8 del ddl scuola, quali i diritti dei vincitori di concorso?
Sul tema dei vincitori di concorso e della loro immissione in ruolo, ci siamo espressi in numerosi articoli (Un piano assunzionale straordinario dalle molte criticità e Piano assunzionale, se le scelte di che cosa insegnare sono imposte dall’alto, tra i tanti). Abbiamo approfondito il tema ulteriormente in un’intervista all’avvocato Domenico Naso di Roma, esperto di diritto scolastico, che commenta: “Entrando nello specifico dell’art. 8, le perplessità aumentano: la copertura dei posti è effettuata per i posti disponibili e vacanti. Si abbandona, pertanto, la definizione presente in molte disposizioni normative e regolamentari, dell’organico di diritto e dell’organico di fatto per sostituirla con una definizione più generica e certamente più ampia”.
“Si effettua – continua il legale – una scelta parziale tra la precedente disposizione introdotta dalla legge 124/99 per attuare una scelta di dubbia valenza sotto il profilo giuridico e normativo”.
“Difatti – spiega l’avvocato –, emerge un forte contrasto tra la definizione di “vincitore” del concorso di cui al decreto direttoriale n. 82/2012, e l’effettiva limitazione alle assunzioni per una quota parte del 50% dei posti disponibili così come previsto dall’art. 399 del testo unico”.
“I commi 2 e 4 dell’art. 8 – prosegue l’esperto di diritto scolastico – individuano momenti diversi di assunzione di docenti “vincitori” per una stessa procedura concorsuale, venendo meno al “contratto” sottoscritto tra candidati e Ministero al momento della pubblicazione del bando concorsuale”.
“Il contrasto anche unicamente lessicale è forte, tra la definizione di “vincitore” e la forte precarietà di una effettiva immissione in ruolo, prevista dal comma 4 dell’art. 8 lettera c) affermando che: “le assunzioni avverranno sui posti che residuano dalle fasi precedenti nel limite dei posti eventualmente vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale…””
“Affermare che un VINCITORE di concorso non sarà assunto ovvero sarà assunto solo se si verificheranno una serie di condizioni – scrive Naso –, oltre che rappresentare un evidente contrasto in termini è palesemente un elemento di evidente conflittualità sotto il profilo strettamente legale. In un rapporto contrattuale come quello previsto dal bando di concorso vuol dire modificare le regole dopo la conclusione della procedura concorsuale. Difficilmente, ritengo possa essere sostenuta questa posizione in sede contenziosa”.
“Anche le scelte indicate nel comma 5 dell’articolo 8 non sembrano giustificare – eccepisce il legale – un reale interesse pubblico tale da far apparire le scelte del legislatore come poco comprensibili ove si indicano delle scelte prioritarie in un ambito, quale quello del sostegno, a scapito della scelta sulla materia. O ancora nel caso si debba scegliere la classe di concorso o il grado di istruzioni ove si possegga il maggior punteggio anche se in posizione utile per la nomina in ruolo in diverse classi di concorso o per ordini di istruzione diverse”.
“Infine – conclude l’avvocato Naso –, ci si potrebbe trovare di fronte ad un nuovo rimescolamento delle graduatorie prevedendo la possibilità di esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali, riproponendo così, con forme diverse, il contenzioso sorto con l’aggiornamento delle graduatorie esaurimento nel biennio 2009/2011 con l’inserimento in coda ovvero a pettine nelle graduatorie”.
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