Contrattazione integrativa di istituto, tentativo di esondare ambiti normativi per entrare in altre questioni? Rusconi: ‘Non diventi un ring’

In questi giorni molti dirigenti sono alle prese con la chiusura della contrattazione integrativa d’istituto che, ai sensi dell’art.22, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, ogni anno va chiusa entro il termine, ordinario e non perentorio, del 30 novembre. Operazione non semplice che spesso si trasforma in un ring o in una “presa per sfinimento” che può durare anche mesi per poi concludersi, se proprio non si riesce a trovare l’intesa, con un atto unilaterale della sola parte dirigenziale relativo alle materie oggetto del mancato accordo, valido fino alla successiva sottoscrizione.    

A livello normativo, la contrattazione integrativa d’istituto (già regolamentata dall’art. 45 del D.Lgs. n. 29 del 1993,   “Contratti collettivi nazionali e integrativi”, sostituito dagli artt. 15 del D.Lgs. n. 470 del 1993, 1 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e 43, comma 1, del D.Lgs. n. 80 del 1998) è disciplinata dall’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e si svolge tra il dirigente scolastico, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, che costituiscono la parte sindacale. Dalla legge di Bilancio 2020, nel FMOF (fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) e quindi nel FIS (Fondo d’istituto) confluisce anche il   bonus merito nato con la legge 107/2015 per valorizzare e premiare i docenti più meritevoli: “Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.  Cifra che va ad aggiungersi a quelle del  MOF residuate dall’anno precedente  e che perdono l’originario vincolo di destinazione, ed a quelle per il nuovo anno scolastico comunicate dal Ministero dell’Istruzione con la nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021. Al MOF si aggiungono le risorse per i PCTO, i progetti PON “Per la Scuola”, le risorse previste dalla ex Legge 440 ed i progetti finanziati da enti locali, soggetti pubblici e privati.

La prima parte della contrattazione, in genere, è pacifica. E’ la cosiddetta parte normativa dove si attuano le norme generali del CCNL quindi dalla  normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1) ai criteri ed alle modalità di applicazione dei diritti sindacali, dai criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA ai criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c7); dai criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio” (art. 22 c. 4 lett. c8) alle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

La seconda parte, quella economica, diventa la “patata bollente”: è qui che il dirigente scolastico deve contrattare i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2),  i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA,  comprese le risorse relative all’alternanza scuola lavoro, ai progetti nazionali e comunitari ed all’ex bonus merito.

Secondo Mario Rusconi, Presidente di Anp Lazio, “C’è un tentativo di esondare dagli ambiti normati per entrare in questioni diverse”. E lancia un appello: “che le relazioni sindacali non diventino un ring di pugilato”.

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