Tuttoscuola: Non solo statale

Riforma dei cicli/2: l’incognita delle Regioni

Come già segnalato in “TuttoscuolaNEWS” n.19, sul modello in corso di definizione da parte della commissione Bertagna grava l’incognita della disponibilità delle Regioni a vedere limitata, o condizionata da regole nazionali, la loro potestà legislativa primaria in materia di formazione professionale, ribadita dalla legge di riforma costituzionale approvata nello scorso mese di marzo. In concreto: la prospettiva di costruire in Italia un “percorso graduale e continuo di formazione professionale parallelo a quello scolastico e universitario dai 14 ai 21 anni”, indicata in Parlamento dal ministro Moratti, comporta di fatto la necessità di estendere alla formazione professionale iniziale la disciplina del rapporto Stato-Regioni che caratterizza l’area dell’istruzione. Ma per fare questo occorrerebbe ritoccare il nuovo art. 117, e i tempi non sarebbero brevissimi. Ci sarebbe tuttavia un’altra soluzione: un accordo quadro tra lo Stato e le Regioni – supportato da una modifica della legge n. 30/2000 che vada in tal senso – sulle materie che pur non essendo oggetto di competenza concorrente implicano una necessaria collaborazione tra i due livelli istituzionali: per esempio il conferimento di diplomi, ma anche le regole generali per la certificazione di competenze, crediti, esperienze formative spendibili all’interno del sistema allargato di istruzione e formazione. Le Regioni, che hanno competenza concorrente in materia di istruzione, ed esclusiva in materia di formazione, potrebbero inserire tali regole generali nelle loro leggi, in modo da assicurare l’omogeneità dell’offerta in campo nazionale.

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