Tuttoscuola: Non solo statale

L’incognita del secondo canale: la variabile costituzionale

Il nuovo titolo V della Costituzione prevede all’art. 117 che “le norme generali sull’istruzione” e la determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni” rientrano nella competenza esclusiva dello Stato. È materia di legislazione concorrente l'”istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale…”. Tuttavia, nelle materie di legislazione concorrente la determinazione dei principi fondamentali spetta allo Stato. Inoltre nell’art. 117 è stabilito che lo Stato coordina la finanza pubblica ed è titolare di competenze esclusive in materia fiscale.
In tale contesto il cosiddetto “secondo canale” incontra una serie di limiti che riducono gli enormi spazi di dipendenza dalle decisioni assunte a livello regionale e rendono improbabile la deriva verso venti sistemi formativi regionali. Rischio invece da cui non sembra immune il “progetto Bossi” di devoluzione, che potrebbe favorire il divario tra regioni ricche, in grado di esercitare le nuove competenze e regioni povere che non potrebbero sfruttare le nuove opportunità istituzionali.
Inoltre il disegno di legge Bossi potrebbe avere anche una ricaduta sullo stato giuridico e sui profili professionali del personale della scuola, che potrebbero essere fortemente differenziati da regione a regione. Prospettiva questa che non sarebbe certamente ben vista dalla gran parte dei dipendenti della scuola.
La questione è approfondita sul prossimo numero del mensile Tuttoscuola.

Forgot Password