Tuttoscuola: Non solo statale

Le iscrizioni scolastiche ignorano l’apprendistato a 15 anni

La legge 183/2010, cosiddetta di collegato sul lavoro, ha introdotto, tra l’altro, una modifica all’istituto dell’apprendistato, prevedendo che ad esso, come già aveva previsto nel 2003 la legge Biagi, possano accedere i ragazzi che abbiano compiuto 15 anni e che tale attività sia valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione: “Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale”.

Per la sua attuazione la stessa legge prevede che “La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”

La legge 183/2010 è entrata in vigore il 19 novembre scorso, ma la circolare per le iscrizioni per l’anno scolastico 2011-12, pubblicata successivamente, non ne ha fatto cenno, forse perché mancava ancora la regolamentazione dei profili formativi e l’espletamento della procedura di definizione (Intesa in Conferenza unificata).

Dal prossimo settembre, quindi, i 15enni dovranno continuare a frequentare i percorsi di istruzione come prima, anche se la legge che dispone diversamente avrà in quel momento compiuto quasi un anno. Di apprendistato utile ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione si parlerà, forse, alla fine del 2011-2012.

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