Tuttoscuola: Non solo statale

Federalismo scolastico più vicino

Si vanno chiarendo i tratti che assumerà la “devolution” in campo scolastico.
La Conferenza unificata Stato-Regioni, riunitasi a Roma lo scorso 14 febbraio, ha dato infatti il via libera ad una nuova formulazione del disegno di legge sul federalismo, che è stato approvato in via definitiva la sera stessa dal Consiglio dei ministri. La modifica è apparentemente lieve, ma ha risolto un problema politico che divideva la coalizione di governo al suo interno, contrapponendo le Regioni del Nord a quelle del Sud. Il punto era quello che riguardava la possibilità per alcune Regioni di attuare il federalismo prima di altre nelle tre materie ad esse “devolute”: istruzione, sanità e polizia locale. Nella formulazione già approvata dal Consiglio dei ministri in via preliminare il 13 dicembre 2001 si diceva che “ciascuna Regione può attivare, con propria legge, la propria competenza legislativa esclusiva” per le citate materie, mentre nel nuovo testo si dice che “ciascuna Regione attiva” tale competenza. In questo modo, sostengono le 9 Regioni che hanno suggerito la modifica (tutte quelle guidate dal centro-destra), tutte le Regioni dovranno partire assieme, e si eviterà che alcune di esse, più pronte di altre, diano immediata attuazione al federalismo, mentre altre, più lente, resterebbero legate ai precedenti assetti centralistici. In materia di scuola e di formazione, viene ribadito che la competenza legislativa esclusiva delle Regioni riguarderà due punti:
a) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione;
b) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione.
Si noterà che questa formulazione riserva al livello nazionale, cioè allo Stato e a norme nazionali, la definizione dei programmi sia scolastici che formativi (e questa è una grossa novità) di interesse nazionale. Un’eco di questo nuovo assetto dei rapporti Stato-Regioni la si coglie anche nel disegno di legge Moratti, che all’art. 2, punto i) prevede che i piani di studio contengano “un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale”, e “una quota, riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali”. Non è però specificato se i “piani di studio” siano riferiti solo ai percorsi liceali o anche a quelli rientranti nel canale dell’istruzione e formazione professionale.

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