Tuttoscuola: Non solo statale

Devolution/3. Chi è più "federalista"?

La ulteriore riforma dell’art. 117, comma 4, si inserisce in questo quadro senza reali, fondamentali cambiamenti perché se è vero che non "la scuola", ma "l’organizzazione scolastica" viene assegnata alla competenza esclusiva delle Regioni (il che in pratica è stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 13/2004), è altrettanto vero che restano tutti gli altri vincoli di sistema, perché è confermata la competenza esclusiva dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione, di determinazione dei livelli essenziali di prestazione e di deliberazione dei principi fondamentali ai quali devono attenersi le Regioni nelle materie a competenza concorrente.
Più che di uno nuovo strappo in senso federalista, sembrerebbe più appropriato parlare di un modesto ritocco ad una operazione che era già stata realizzata in gran parte nel 2001 (e preparata negli anni precedenti). E inoltre va detto che il nuovo comma 4 dell’art. 117 finisce paradossalmente per ampliare le competenze dello Stato, perché limita esplicitamente la competenza delle Regioni alla "definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione", il che significa che quelli di interesse nazionale sono definiti dallo Stato anche per il sistema dell’istruzione e formazione professionale. Cosa che il testo del 2001 non prevedeva. E allora rimettiamo ai lettori il seguente quesito: chi è più federalista?

Forgot Password