Tuttoscuola: Non solo statale

Apprendistato a 15 o 16 anni?

L’accesso all’apprendistato, da valere come assolvimento del diritto-dovere, a quale età è consentito? La legge Biagi nel 2003 ne aveva previsto l’accesso con il compimento del 15° anno di età, ma con l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, disposto dalla legge finanziaria 2007 con il governo Prodi, l’età di accesso al lavoro era stata fissata al limite di minimo di 16 anni di età (“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni”).

La recente legge 183/2010 di collegato al lavoro, ha abbassato nuovamente l’età di accesso all’apprendistato a 15 anni, provocando le critiche dell’opposizione di centro-sinistra. Pingpong finito sull’età per l’apprendistato? Niente affatto.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 334 del 24 novembre scorso, su ricorso del Governo, ha bocciato la legge n. 30/2009 della regione Abruzzo che aveva fissato a 15 anni l’età minima per accedere all’apprendistato, proprio come ha disposto la legge del collegato al lavoro, voluta paradossalmente dallo stesso governo che ha presentato il ricorso contro l’accesso a 15 anni.

La Flc-Cgil esulta per il ritorno al limite minimo dei 16 anni di età per l’accesso all’apprendistato e valuta, alla luce della sentenza, quali azioni intraprendere per cancellare quanto contenuto nel collegato al lavoro.

In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, è opportuno che il Miur proceda a una lettura coordinata del quadro normativo per fornire alle famiglie dei ragazzi in uscita dalla scuola media puntuali e chiare indicazioni sulle forme, i modi e i tempi di accesso ai percorsi di apprendistato.

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