TFA sostegno: 35% dei posti riservati per saltare tutte le prove o per accedere allo scritto?

Atteso da diverse settimane, finalmente è arrivato il decreto ministeriale per l’VIII ciclo per il TFA sostegno che tra poco più di un anno conferirà il diploma di specializzazione a poco più di 29mila docenti dei diversi ordini di scuola. La novità di questo nuovo ciclo è quel 35% di posti riservati a docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno (in scuole statali o paritarie), per i quali già corrono sul web interpretazioni contrapposte: di massima (accesso diretto al corso, evitando ogni tipo di prova) o di minima (accesso alla prova scritta, evitando soltanto la preselettiva).

In proposito il decreto n. 691 del 29.5.2023 precisa: “Per l’accesso all’ottavo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili, per i soggetti individuati dal comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59″.

La generica formulazione “per l’accesso all’ottavo ciclo…” sembra lasciare intendere una normale procedura (con le solite prove).

Ma il richiamo del comma 2 dell’art. 18bis (“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso ((…)) del titolo di studio valido per l’insegnamento…”) sembra invece riferirsi al percorso vero e proprio e, quindi, non alle prove di accesso.

Fonti sindacali propendono per la soluzione di massima (il 35% dei posti senza selezione alle prove), ma alcuni siti ritengono, invece, che quel 35% sia soltanto un ampliamento delle quote in deroga per passare direttamente allo scritto (già attivate nei precedenti cicli di TFA Sostegno).

A mettere fine alle voci interpretative basta il decreto ministeriale 694 del 30 maggio 2023 che recita così: I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 30 settembre 2011.

E quali sono le prove di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) del decreto 30 settembre 2011?

b) una o più prove scritte ovvero pratiche.

Il 35% dei posti vale soltanto per evitare la preselettiva e passare direttamente allo scritto.

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