Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

Tar. Alunno dislessico promosso d’ufficio inutilmente

Ha fatto notizia e destato sorpresa, in questi giorni, la sentenza (n. 31203 del 23 agosto 2010) del Tar Lazio che ha promosso d’ufficio un alunno romano dislessico, frequentante la scuola secondaria di I grado, che era stato non ammesso alla classe successiva con decisione del consiglio di classe.

L’alunno, in possesso della certificazione medica che lo riconosceva affetto da DSA, disturbo specifico di apprendimento, era stato non ammesso alla classe successiva a causa delle diverse insufficienze, senza che i docenti tenessero in debita considerazione – questa è stata la considerazione dei giudici amministrativi – la sua condizione particolare che non gli consentiva oggettivamente il conseguimento degli apprendimenti attesi.

La notizia sorprende per tre ordini di motivi:

1° viene affermato il principio che i DSA, pur in assenza una legge specifica, devono essere opportunamente considerati nella valutazione degli alunni e che in merito valgono comunque le raccomandazioni ministeriali da tempo fornite per l’adozione di strumenti didattici compensativi e di misure dispensative (che sembra non siano stati adottati nella scuola dell’alunno);

2° ancora una volta il Tar si sostituisce al giudice di merito (consiglio di classe) consolidando una linea secondo la quale il Tribunale amministrativo emette sentenze più fondate sul merito che sulla legittimità del fatto impugnato;

3° la sentenza ha valore del tutto virtuale, perché l’alunno era stato non ammesso alla terza classe l’anno scorso, ma la sentenza è arrivata quest’anno con un anno di ritardo, quando la ripetenza decisa dal consiglio di classe era già stata scontata e non era nemmeno possibile tentare l’esame di licenza.

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