Tuttoscuola: Turismo scolastico

Viaggi di istruzione/4. La responsabilità in vigilando dei docenti

È un problema annoso, spesso sottovalutato, che affiora sistematicamente ogni volta che avviene un incidente o un fatto luttuoso ad un alunno in gita: la responsabilità degli insegnanti. Il quadro normativo completo sui viaggi di istruzione è proposto nell’Annuario dei viaggi di istruzione edito da Tuttoscuola, di cui è in uscita la diciottesima edizione (per informazioni: http://www.tuttoscuola.com/turismoscolastico e tuttoscuola@tuttoscuola.com ). Estrapoliamo qui alcune informazioni.

Art. 2048 del Codice Civile: …”2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Gli insegnanti rientrano nella categoria dei precettori.  

L’art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente proprio in materia di vigilanza verso gli alunni:La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. ….”.

È convenuto in diritto che il danno causato dal minore non è solo verso altri, ma anche verso se stesso.

Insomma, esclusi i casi di dolo o colpa grave, il docente non ha responsabilità sulla vigilanza degli alunni. Ma cos’è colpa grave? In diritto si parla in proposito di grave imprudenza, grave imperizia, grave negligenza. La mancata vigilanza può rientrare nella fattispecie della grave negligenza, quando non si opera come un buon padre di famiglia.

I docenti accompagnatori in gita scolastica operano sempre come buon padri di famiglia?

Talvolta no, in particolare quando consentono per lungo tempo totale autonomia ai ragazzi (minori in particolare), lasciati liberi, ad esempio, di muoversi da soli in città sconosciute (anche straniere) o fuori da qualsiasi controllo, se pur discreto, dell’adulto, facendo affidamento sulla capacità di autonomo giudizio e comportamento razionale dei ragazzi.

L’onere di vigilanza, in casi simili, si attenua fino ad annullarsi e l’esposizione al rischio è notevole, con tutte le possibili conseguenze.

L’incarico di docente accompagnatore comporta impegno e responsabilità; va esercitato con attenzione e, anche per questo, deve essere opportunamente compensato.     

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