Vaccini: le indicazioni per l’anno scolastico 2017/18

Dal decreto vaccini, che lo scorso 20 luglio ha compiuto un primo passo verso la conversione in legge con l’approvazione del Senato, le indicazioni per le iscrizioni all’anno scolastico 2017/2018. Si tratta di specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto. Ecco come essere in regola secondo AdnKronos.

Entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo ed entro il 10 settembre per i nidi, può essere presentata la relativa documentazione di avvenuta vaccinazione oppure un’autocertificazione; mentre per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione. Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione, devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento all’Asl. In caso di sola autocertificazione, entro il 18 marzo 2018 deve essere presentata la documentazione che prova l’avvenuta vaccinazione. Dall’anno scolastico 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l’iscrizione dei minori a scuola: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le Asl, per verificare lo “stato vaccinale” degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi – prevede in generale il decreto – hanno l’obbligo di richiedere, all’atto dell’iscrizione, la documentazione che provi l’effettuazione delle vaccinazioni oppure l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino; l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale; copia della prenotazione dell’appuntamento all’Asl. Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto. La semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che l’azienda sanitaria provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico. In assenza di documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, solo i bambini fino a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Ma anche per gli studenti da 6 a 16 anni non vaccinati, il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla Asl entro 10 giorni. Questa contatta i genitori/tutori per un appuntamento e un colloquio informativo, indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se i genitori non si presentano all’appuntamento oppure, dopo il colloquio, non vaccinano il bambino, l’Asl contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo. Infine, per la composizione delle classi, i minori non vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in classi in cui sono presenti solo studenti vaccinati o immunizzati naturalmente. Entro il 31 ottobre i dirigenti scolastici comunicano all’Asl le classi dove sono presenti più di 2 alunni non vaccinati.