Un problema aperto: il diploma di licenza avrà valore legale?

La particolare modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo, prevista dal decreto legge n. 22/2020 (attualmente all’esame del parlamento per la conversione in legge), potrebbe comportare una conseguenza negativa non prevista.

Considerato che la valutazione dello scrutinio finale sostituirà integralmente la valutazione delle prove d’esame, come chiaramente indicato dallo stesso decreto legge (“la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe”, art. 1, comma 4, lett.b), si può parlare ancora di esame?

I dubbi in merito non sono pochi a cominciare dalla documentazione finale comprovante l’esito formale dell’esame di Stato.

Nel modello di certificato dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo (circolare 23 giugno 2009, n. 59) che i genitori devono consegnare alla scuola secondaria di II grado, a conferma dell’iscrizione effettuata nel febbraio precedente, viene riportata la dizione “visti gli atti relativi agli esami di Stato tenutisi nell’anno scolastico”.

Ma per questa attuale particolare situazione prevista dal decreto legge e, conseguentemente, della nuova ordinanza predisposta dal Ministero, quali sono gli atti relativi agli esami di Stato se l’esame vero e proprio non c’è stato?

Nel modello di diploma stampato dal Poligrafico dello Stato l’intestazione è “Esame di Stato”.

La compilazione del diploma e del certificato potrà essere effettuata ugualmente anche se l’esame vero e proprio non c’è stato?

È augurabile che il Ministero chiarisca tutto non solo per gli studenti che si iscrivono alle superiori, ma soprattutto per gli adulti (LSU Lavoratori Socialmente Utili e stranieri frequentanti i CPIA) che per accedere al lavoro hanno bisogno di esibire un diploma dal valore perfettamente legale.