Tutto quello che il dipendente scolastico deve sapere quando si assenta per malattia

Il Decreto Legge 25 giugno 2008 , n. 112, cosiddetto “Tremonti”, inasprisce notevolmente la disciplina relativa alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 71). Il personale scolastico rientra in questa categoria, ed è coinvolto dagli effetti delle nuove norme.

Un parere dell’Ufficio Personale pubbliche Amministrazioni, Segreteria Tecnica del Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri attenua peraltro la fiscalità delle disposizioni contenute nell’articolo 71, che intanto vediamo nel dettaglio:

  1. Il Decreto esclude ogni indennità o emolumento, nonché ogni altro trattamento accessorio, a beneficio del dipendente pubblico durante i primi dieci giorni di assenza. Restano ferme le retribuzioni complete in caso di assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
  2. In caso di assenza per malattia per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
  3. Aumentano le fasce orarie di reperibilità del lavoratore malato, entro le quali l’Amministrazione, anche per l’assenza di unico giorno, può disporre le visite mediche di controllo: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4. La fruizione dei permessi retribuiti viene conteggiata esclusivamente a ore, e non alternativamente a ore o a giorni.
  5. Le assenze giustificate dei dipendenti, con alcune eccezioni (maternità, paternità, lutto, necessità di testimoniare, espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge) non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.
  6. Le disposizioni dell’articolo 71 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Il punto 2 relativo alla certificazione medica giustificativa dell’assenza per malattia, aveva suscitato perplessità, perché sembrava esautorare i cosiddetti medici di famiglia dalla facoltà di giustificare il dipendente pubblico assente per malattia oltre il decimo giorno, a vantaggio delle ASL e dei presidi ospedalieri.

Il parere 45/2008 dell’Ufficio Personale pubbliche Amministrazioni, Segreteria Tecnica del Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, indirizzato al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, smentisce questa ipotesi, estendendo anche ai “medici di medicina generale” la possibilità di rilasciare i certificati giustificativi di queste assenze.

Almeno per le giustificazioni del medico, quindi, il personale scolastico opererà come prima.