Sciopero per il clima del 27 settembre: modalità e procedure da attuare

Meno uno al 3º Global Strike For Future, lo sciopero per il clima al quale aderirà anche il mondo della scuola. Ormai sappiamo che le scuole possono scegliere di ritenere giustificata l’assenza di domani, 27 settembre, degli studenti, ma quali sono gli adempimenti, le modalità di adesione e le procedure da attuare in vista dello sciopero per il clima. Proviamo a capirlo con l’aiuto del documento redatto da FLC CGIL, “Cosa fare in caso di sciopero”.

Sciopero per il clima 27 settembre: i servizi minimi e il contingente

Secondo quanto leggiamo nel documento dell’associazione sindacale, la Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti.

I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dal contratto nazionale (allegato al CCNL 1998/2001, validato dalla commissione di garanzia, attuazione della Legge 146/90, art. 2.1). Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. “le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali”) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario). Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento delle prove d’esame finali o di idoneità, i docenti “formalmente impegnati”, ne dovranno assicurare l’espletamento. Non rientrano fra i servizi da assicurare le attività connesse al recupero dei debiti degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado, dal momento che tali attività non sono assimilabili alle attività “propedeutiche allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione”, ma alle operazioni concernenti gli scrutini finali di classi non terminali, per i quali è previsto un possibile differimento fino a 5 giorni: art. 3, comma 3, lett. g) dell’accordo attuativo della L. 146/90 allegato al Ccnl 1998/2001. La successiva preintesa dell’agosto 2001 di modifica dell’allegato sulla legge 146 non è stato firmato, quindi non è operante.

Sciopero per il clima 27 settembre: quali sono i servizi essenziali che le scuole devono garantire?

Qualsiasi esame e scrutini finali
Contingente personale ATA o educatori: 

• un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa,
• un assistente tecnico dell’area specifica nei casi in cui il tipo di esame prevede l’uso dei laboratori,
• un collaboratore scolastico per l’apertura e chiusura dei locali scolastici.

Vigilanza durante il servizio mensa
Contingente personale ATA o educatori: solo se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto uno o due collaboratori scolastici.

Cura del bestiame (solo istituto agrario)
Contingente personale ATA o educatori: 

• un assistente tecnico di azienda agraria,
• un collaboratore scolastico tecnico,
• un collaboratore scolastico per l’apertura e la chiusura dei locali scolastici.

Impianto di riscaldamento (sole se condotto direttamente dalla scuola)
Contingente personale ATA o educatori:  chi ha il patentino di conduttore di caldaie

Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione)
Contingente personale ATA o educatori:

• un assistente tecnico di reparto,
• un collaboratore scolastico per l’accesso ai locali interessati.

Pagamento stipendi ai supplenti temporanei
Contingente personale ATA o educatori:

• direttore,
• un assistente amministrativo,
• un collaboratore scolastico.

Vigilanza di notte e servizio mensa (solo in convitto o educandato con convittori o semiconvittori)
Contingente personale ATA o educatori:

• un istitutore,
• un cuoco,
• un infermiere,
• un collaboratore scolastico.
Il servizio mensa può essere sostituito da piatti freddi o preconfezionati

Sciopero 27 settembre: cosa fare prima

Il Dirigente Scolastico:

• chiede a docenti e ATA con una circolare chi intende scioperare specificando che la comunicazione è volontaria.
(La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie che il dirigente deve fare 5 giorni prima dello sciopero);
• non può obbligare alcuno a rispondere;
• non può chiedere di più (ad esempio che si dichiari anche l’intenzione di non scioperare);
• valuta l’effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza:

1. può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario e lo
comunica ai docenti;
2. può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo;
3. può chiudere la scuola o le singole sedi se tutti hanno dichiarato di scioperare.

• comunica alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero.

La comunicazione è un obbligo della scuola non dei singoli docenti. Quindi il Dirigente scolastico non può invitare ogni lavoratore a comunicare ai propri alunni se intende scioperare o no.

• individua, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno di sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ATA o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili.
• lo comunica agli interessati 5 giorni prima dello sciopero.
• sostituisce, se possibile, persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano.

Per formare il contingente usa i criteri del contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare. Non può decidere unilateralmente che il contingente svolga servizi essenziali non previsti dal contratto.

Se sciopera, lo comunica al dirigente regionale e dà indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di sciopero.

Il lavoratore:

– È libero di dichiarare o di non dichiarare cosa intende fare. Chi non dichiara nulla non può essere costretto a
farlo e non è sanzionabile.
– Chi dichiara di scioperare e poi cambia idea e si presenta a scuola il giorno di sciopero, potrebbe non essere utilizzato dal dirigente scolastico e sarebbe comunque considerato in sciopero. Quindi se intende cambiare idea lo deve comunicare per tempo (ad esempio prima della comunicazione alle famiglie).
– Non deve far nulla. Non è suo compito avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno dello sciopero.
– Chi (ATA o educatore) riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare, anche se non ha fatto alcuna dichiarazione al momento della circolare di cui sopra.

Sciopero per il clima 27 settembre: cosa fare quel giorno

Il Dirigente scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce:

• organizza con il personale docente che non sciopera le lezioni che ha comunicato alle famiglie
• comunica alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute (Le eventuali % vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone con obblighi di servizio il giorno dello sciopero e non all’organico).

Il lavoratore:

1. chi sciopera non deve far nulla. Non deve dichiarare di essere in sciopero.

2. chi non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può però essere chiamato dal Dirigente, o da chi lo sostituisce,

• a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero,
• a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere tenuto a disposizione per tutta la giornata a scuola ma solo per l’orario che gli è stato comunicato preventivamente e pari a quello previsto per quel giorno; se il servizio è sospeso, si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date.

3. chi ha il giorno libero non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o no e non può comunque perdere la retribuzione, non può essere chiamato a scuola per sostituire docenti in sciopero.