Sanzioni immediate e sedi con ruolo di terzietà: una difficile conciliazione

Il documento unitario dei sindacati scuola rappresentativi (non sottoscritto da Gilda), in risposta alle richieste della ministra Fedeli di definire contrattualmente norme severissime contro abusi e molestie sessuali da parte di docenti, afferma che “fermo restando che i comportamenti irresponsabili vanno prontamente e severamente sanzionati, a prescindere da qualsiasi considerazione, come già consentono le norme attualmente esistenti, ritengono necessario riaprire un confronto sull’opportunità di sedi alle quali affidare, in un ruolo di esplicita terzietà, una valutazione dei comportamenti dei docenti che assicuri la piena salvaguardia delle prerogative connesse all’esercizio della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita”.

Tralasciamo il fatto, non secondario, che sanzioni, modalità e procedure sanzionatorie effettivamente esistono già ma risalgono ad oltre mezzo secolo fa, è opportuno capire bene cosa si intende per sedi terze.

Esistevano fino ad un paio di decenni fa i consigli di disciplina eletti all’interno dei consigli scolastici provinciali, costituiti esclusivamente da insegnanti del settore interessato che esprimevano pareri vincolanti per il provveditore agli studi sulle sanzioni più rilevanti.

I consigli scolastici non esistono più e con essi sono scomparsi anche quei consigli di disciplina.

Per i professori delle superiori esisteva un analogo consiglio di disciplina all’interno del CNPI, a sua volta soppresso e sostituito dall’attuale CSPI che non prevede consigli di disciplina.

Le sedi terze non possono essere, dunque, i vecchi consigli di disciplina archiviati con i consigli scolastici territoriali che non potrebbero rivivere se non con un’ampia riforma degli organi collegiali, una riforma (ormai dimenticata) che avrebbe bisogno, comunque, non di un intervento contrattuale ma legislativo.

Se invece l’ipotesi sindacale fa riferimento ad un organismo nuovo di livello regionale (es., comitato di garanti, collegio dei probiviri, giurì, ecc.), occorre comunque una norma legislativa a prevederlo, non bastando certamente un dispositivo contrattuale.

La Fedeli, a quanto pare con il consenso dell’opinione pubblica, chiede una risposta certa e immediata, “ per oggi”. La sede terza potrebbe rischiare, invece, di rimandare alle calende greche.