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Quando diagnosticare i DSA? Un decreto di chiarimento per docenti della primaria

Nonostante la legge 170 sia stata approvata già da due anni e mezzo, esistono ancora margini di ambiguità sui DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), in ordine soprattutto ai tempi e ai contenuti delle certificazioni.

Lo stesso ministero dell’istruzione, in occasione dei recenti provvedimenti sui Bes (Bisogni Educativi Speciali), ha previsto, sulla base dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio scorso, la possibilità di ricorrere a servizi specialistici esterni accreditati per accelerare i tempi della certificazione.

Nei giorni scorsi è stato compiuto un passo avanti in materia, grazie ad un decreto firmato d’intesa dai ministri dell’istruzione e della salute, Profumo e Balduzzi.

Il decreto è finalizzato alle attività di individuazione precoce dei Dsa a scuola. Le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali dovranno firmare a breve protocolli di intesa per regolamentare modalità e tempi delle rilevazioni che potranno essere avviate già a partire dal prossimo anno scolastico.

Tali attività – si legge in una nota congiunta – hanno il fine di individuare casi sospetti o a rischio di Dsa sin dai primi anni del percorso scolare.

Infatti, secondo i protocolli scientifici, la dislessia si può certificare soltanto a partire dalla fine della seconda classe elementare, mentre la discalculia può essere diagnostica alla fine della terza classe. Vi è così un periodo critico nel quale potrebbe non esservi consapevolezza della presenza del disturbo di apprendimento. Risulta invece estremamente importante per l’azione educativa e didattica conoscere per tempo l’esistenza del disturbo, così da poter attivare in via preventiva tutte le misure previste dalla normativa sui Dsa. Con questo provvedimento, hanno precisato i due ministri, si completa l’iter attuativo della Legge 170 dell’8 ottobre 2010.

L’intervento è indubbiamente apprezzabile, ma resta irrisolto il problema della formazione specifica dei docenti (di scuola primaria, in questo caso), ai quali, certificazione o no, spetta l’obbligo di adottare, secondo la circolare n. 6/2013 sui Bes, “comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono”.

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