Prova nazionale Invalsi fuori dell’esame di terza media/2. Come ne uscirà

Non si sa molto dei lavori di preparazione degli schemi di decreti delegati di cui si stanno occupando riservatamente vari gruppi di lavoro al Miur. Ogni tanto qualche anticipazione viene data dai responsabili politici del Ministero: dal ministro Stefania Giannini e, più spesso, dal sottosegretario Davide Faraone, che lo ha fatto anche in occasione della presentazione degli esiti delle rilevazioni Invalsi sulle prove nazionali del 2016.

Starebbe prevalendo la tesi di confermare la prova nazionale Invalsi in forma obbligatoria, ma facendola svolgere prima dell’esame di terza media – come già proposto anche da Tuttoscuola fin dal 2012 – e senza che il suo esito influisca formalmente, come è avvenuto dal 2012 al 2016, sul risultato finale dell’esame.

In tal modo gli insegnanti tornerebbero a essere gli unici titolari della valutazione didattica alla fine del primo ciclo, ferma restando la loro facoltà di tener conto dell’esito della prova Invalsi in sede di scrutinio finale, a conclusione dell’esame. E l’Invalsi, che in questi anni ha notevolmente raffinato e consolidato la metodologia delle prove (definizione dei test, campionamento, filtraggio dei dati in funzione anti-cheating, lettura e interpretazione dei dati, qualità della rendicontazione), eserciterebbe la sua funzione istituzione di Ente titolare della valutazione di sistema – come fa già per gli altri livelli di scuola – senza preoccuparsi della ricaduta dell’esito della prova di terza media sulla valutazione didattica, che tornerebbe ad essere di competenza esclusiva degli insegnanti. Cosa che incontrerebbe consenso tra i molti docenti di scuola media che in questi anni hanno vissuto la prova nazionale come una interferenza e una sollecitazione al teaching to the test.

È interessante che, secondo quanto assicurato dai vertici politici del Miur, le scuole sarebbero consultate per acquisirne il parere sugli schemi di decreti delegati prima della loro definitiva approvazione, fissata dalla legge 107 per il mese di gennaio 2017, a 18 mesi dall’entrata in vigore della legge. Vedremo le modalità.