Tuttoscuola: Scuola digitale

Privacy: per foto e video online serve il consenso

Alla vigilia della riapertura delle scuole il  Garante della Privacy ha ritenuto opportuno rendere note alcune linee generali in materia di tutela della riservatezza.

L’indicazione destinata a far più discutere è quella che riguarda la diffusione di immagini, video o foto sul web: sarà possibile, dice la nota del Garante ripresa dall’agenzia Adnkronos solo con il consenso delle persone riprese: “E’ bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line”.

Si’, invece, alle foto di recite e gite scolastiche. Ma no alla pubblicazione online dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta o di quelli che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli.

Scrutini e voti restano pubblici, mentre per quanto riguarda i temi in classe non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardati il loro mondo personale, ma sta invece alla sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.

L’uso di cellulari, smartphone e tablet è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso di queste apparecchiature.  Nel caso si intendesse pubblicare o diffonderle in rete immagini e video, in particolare sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone riprese.

Le indicazioni del Garante appaiono in generale ispirate a buon senso, salvo che nel caso della richiesta di consenso preventivo per la pubblicazione online di foto e video. Formulata in questi termini la norma appare velleitaria e di fatto inapplicabile: ha un’idea il Garante di quanti miliardi di foto e video rappresentanti persone circolano nel web?

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