Istruzioni per l’uso – la partecipazione dei genitori alla vita della scuola

Nelle scuole statali vi sono specifiche norme che regolano la partecipazione dei genitori alla vita della scuola (cfr. articoli 5-11 Testo unico norme sull’istruzione, decreto legislativo 297/1994).

Tali regole si applicano alle scuole di ogni ordine e grado, attraverso gli organi collegiali. A questi particolari momenti di presenza dei genitori a scuola si aggiungono, ovviamente, quelli relativi a rapporti individuali che ogni genitore può avere con gli insegnanti del proprio figlio.

Gli insegnanti possono incontrare periodicamente i genitori della classe (o sezione, nella scuola dell’infanzia) in assemblea per discutere di problemi che riguardano complessivamente l’attività, l’organizzazione dei servizi e i rapporti tra scuola e famiglia.

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe o di scuola per trattare tra loro problemi che attengono a questioni della scuola. In questo caso devono presentare al dirigente della scuola una richiesta di uso dei locali scolastici, motivando anche la ragione dell’assemblea, alla quale possono partecipare anche i docenti e lo stesso dirigente scolastico con diritto di parola.

La scuola statale prevede anche che vi siano organi collegiali ai vari livelli di scuola o di istituzione scolastica, con competenze diverse, di cui fanno parte anche genitori eletti in rappresentanza delle famiglie.

L’organismo collegiale di base è il consiglio di classe (interclasse nella scuola primaria e intersezione nella scuola dell’infanzia) che si occupa dei problemi della classe (o del plesso); ha durata annuale ed è composto dai docenti della classe e da genitori eletti annualmente in assemblea appositamente convocata.

A livello di istituzione scolastica (circolo didattico, istituto comprensivo, istituto), dove tutte le scuole dipendenti vengono coordinate e amministrate, è prevista la costituzione del consiglio di circolo o di istituto (cfr. art. 8 Testo Unico), composto da rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale non docente. Fa parte di diritto del consiglio di circolo/istituto il dirigente scolastico. Il presidente del consiglio è un genitore.

Negli istituti superiori è presente anche la componente studentesca (rappresentanze rinnovate ogni anno).

Il consiglio di circolo/istituto dura in carica tre anni e viene eletto nei primi mesi di scuola (normalmente entro novembre) sulla base di liste di candidati.

Il consiglio di circolo/istituto ha funzioni prevalentemente amministrative e organizzative. Approva i bilanci dell’istituzione scolastica, definisce il regolamento di istituto e i criteri generali per l’organizzazione della vita scolastica. Stabilisce le modalità di funzionamento dei servizi, della biblioteca di istituto, dell’uso delle attrezzature scolastiche e dei locali. Delibera gli acquisti di strumenti e attrezzature; stabilisce i criteri per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e di altre attività organizzate dalla scuola. Stabilisce, tra l’altro, i criteri per la formazione delle classi e per l’orario delle attività didattiche.

Il consiglio di circolo/istituto elegge al proprio interno la giunta esecutiva (di cui fanno parte di diritto il diri-gente scolastico e il direttore dei servizi di segreteria) formata da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale Ata.

La Giunta ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di preparare i lavori del Consiglio stesso.

Esistono all’interno dell’istituzione scolastica altri organismi di natura tecnica dei quali, tuttavia, non fanno parte i genitori. Vi è il collegio dei docenti (cfr. art. 7 Testo Unico) che ha competenza in materia didattica.

Vi è il comitato di valutazione dei docenti che ha il compito di valutare l’attività degli insegnanti, in particolare al termine del loro periodo di prova dopo l’assunzione in servizio.

Vi sono anche altri organismi collegiali esterni all’istituzione scolastica, di livello territoriale o provinciale, dei quali possono far parte, mediante elezione, anche i genitori che hanno figli iscritti nelle scuole dell’infanzia.

Questi organismi, tuttavia, sono da molti anni in attesa di essere rinnovati sulla base di una riforma di tutti gli organi collegiali che il Parlamento, dopo diversi rinvii, non ha ancora definito.

La riforma del consiglio di circolo/istituto è necessaria, perché dal 2000 le istituzioni scolastiche sono diventate autonome e hanno bisogno di un consiglio di amministrazione all’altezza dei nuovi compiti connessi all’autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e gestionale.