Istruzioni per l’uso – l’autonomia scolastica: come è organizzata una scuola

Fino al 1999 le istituzioni scolastiche avevano una dipendenza diretta dall’Amministrazione scolastica (Provveditorato agli studi, Ministero dell’istruzione).

Chiariamo subito che quando si parla di istituzione scolastica non ci si riferisce alla scuola vera e propria dove vivono e studiano i ragazzi, bensì all’ufficio o alla struttura organizzativa che coordina e organizza più scuole

o plessi sul territorio (in genere almeno tre o quattro). Si tratta di direzioni didattiche, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria, con annesse segreterie e uffici amministrativi.

Dal 2000, a seguito della Legge n. 59/1997, alle istituzioni scolastiche è stata riconosciuta personalità giuridica (cioè potere proprio di azione) e autonomia. A capo di ciascuna istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico (ex direttore didattico, ex preside) che si avvale della collaborazione di un Direttore dei servizi generali e amministrativi (ex segretario) con diversi impiegati addetti a compiti di segreteria.

Dalla istituzione scolastica dipende un numero variabile di scuole distribuite sul territorio; tutti gli insegnanti e gli alunni delle scuole che fanno capo all’istituzione scolastica dipendono dal dirigente scolastico della sede centrale. Il dirigente scolastico è il legale rappresentante dell’istituzione scolastica.

La segreteria, coordinata dal Direttore dei servizi (DSGA), provvede alla gestione amministrativa dell’istituzione scolastica, e tra l’altro, agli stipendi del personale, agli acquisti, alle nomine dei supplenti.

Con apposito Regolamento (cfr. DPR 275/1999) sono state definite le forme e i contenuti dell’autonomia di cui godono le istituzioni scolastiche:

autonomia didattica (le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni)

autonomia organizzativa (le istituzioni scolastiche adottano modalità organizzative che siano espressione di libertà progettuale e siano coerenti con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio)

autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo (le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali)

funzioni amministrative di gestione (le istituzioni scolastiche provvedono all’amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d’opera secondo le regole di contabilità dello Stato).

Le delibere delle istituzioni scolastiche, proprio in forza dell’autonomia, non sono soggette ad approvazione da parte di organi di controllo superiore, ma tutti gli atti amministrativi sono sottoposti alla verifica del collegio dei revisori dei conti, funzionante presso la scuola.

Ogni istituzione scolastica predispone il Piano dell’offerta formativa (POF), che è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa di ogni scuola. Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale.

Il POF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

Il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.

Riguardo al calendario scolastico, è stabilito annualmente dalle singole Regioni, ferma restando la durata minima di 200 giorni di lezione. Ciascuna scuola ha tuttavia la facoltà di modificare tale calendario per particolari esigenze locali. Ai giorni delle festività nazionali civili o religiose va aggiunto, a livello comunale, quello del Santo Patrono.