Guida alle iscrizioni – i servizi scolastici, le rette e i contributi

La scuola statale è, per legge, gratuita, perché tutto il personale scolastico è a carico dello Stato che provvede alla sua retribuzione e alla sua gestione, senza oneri a carico delle famiglie.

Allo stesso modo il funzionamento della scuola e dei servizi amministrativi sono assicurati dallo Stato.

Nelle scuole paritarie private (ci sono anche quelle comunali) il personale e i relativi servizi non sono a carico dello Stato e, pertanto, i relativi costi incidono, se pur in modo parziale, sulle rette a carico delle famiglie.

Nelle scuole statali, però, non sono gratuiti alcuni servizi, quali, ad esempio, la refezione scolastica di cui fruiscono gli alunni.

Normalmente i servizi di mensa sono gestiti dalle Amministrazioni comunali che hanno anche l’onere di altri interventi per le scuole statali (manutenzione degli edifici, riscaldamento, illuminazione, acqua, ecc.). Per tali servizi di mensa i Comuni chiedono alle famiglie un contributo che può variare da territorio a territorio e che tiene conto anche delle situazioni economiche delle famiglie. Gli importi di tali contributi, impropriamente chiamati rette, possono dunque variare notevolmente da una scuola all’altra.

In sede di iscrizione viene normalmente fornita adeguata informazione da parte della segreteria della scuola, con indicazione anche delle modalità per il pagamento delle rette e per richiedere eventuali esenzioni (parziali o totali).

Oltre al contributo per la mensa, vi possono essere anche altri contributi individuali per quegli alunni che fruiscono di servizi di trasporto su scuolabus. Anche in questo caso, l’importo del contributo è determinato in modo differenziato da territorio a territorio e, a volte, anche sulla base del reddito delle famiglie.

Molte scuole prevedono anche iniziative esterne (visite di istruzione, uscite didattiche, ecc.) che normalmente possono comportare ulteriori oneri una tantum a carico delle famiglie.

Contro i rischi di infortunio gli alunni possono essere assicurati dalla scuola, previo versamento di una quota assicurativa da parte delle famiglie. Il contributo viene versato alla scuola al momento dell’iscrizione all’interno di una quota variabile che molte scuole richiedono alle famiglie per oneri diversi connessi con l’attività didattica.

Sono stati sollevati dubbi sulla legittimità della richiesta di contributi, ma tale possibilità avanzata dalla scuola è consentita dal regime di autonomia in cui le scuole statali si trovano e dalla considerazione che trattasi di servizi funzionali alla migliore erogazione del servizio di istruzione che viene integralmente garantito dallo Stato.

È necessario, tuttavia, che in proposito vi sia una apposita delibera del Consiglio di circolo/istituto e che la scuola assicuri la massima trasparenza nell’impiego delle somme raccolte.

La possibilità di richiedere il contributo è stata introdotta dalla legge Bersani 40/2007 che lo configura come “un’erogazione liberale a favore degli istituti scolastici” finalizzata “all’innovazione tecnologica” (leggi ad esempio cartucce stampanti), “all’edilizia scolastica” (piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione) “all’ampliamento dell’offerta formativa” (l’esempio più comune è quello della fornitura agli alunni di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

Forse non tutti sanno che tale contributo può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 19%, qualora venga versato a mezzo bonifico bancario o bollettino postale.

Il contributo è su base volontaria e non obbligatoria e nessun istituto scolastico, anche nel principio dell’autonomia, può imporre ai genitori un versamento non condiviso.

Per quanto riguarda invece il pagamento di rette e contributi per l’iscrizione e la frequenza di scuole paritarie a gestione privata, possono essere di livello molto più elevato e, comunque, di entità variabile da scuola a scuola, in quanto lo Stato provvede ad erogare a tali scuole un contributo finanziario che copre solo parzialmente i costi di gestione.