Guida alle iscrizioni – la privacy e la tutela dei dati personali

Una apposita disposizione legislativa (cfr. Codice in materia di protezione dei dati personali – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) ha disposto la tutela dei dati personali.

Per quanto riguarda i dati degli alunni iscritti alle scuole pubbliche e delle loro famiglie, il Ministero dell’istruzione ha emanato per tutte le istituzioni scolastiche statali un Regolamento (cfr. decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305) per l’applicazione delle norme sulla privacy nella scuola.

Per le scuole non statali non si applica tale regolamento ministeriale; queste scuole devono pertanto regolamentare il trattamento dei dati, chiedendo la preventiva autorizzazione delle famiglie, nel rispetto, comunque, delle norme del Codice della privacy.

È opportuno precisare che non tutti i dati che si riferiscono all’alunno costituiscono privacy nel senso corrente del termine. La particolare tutela dei dati è riservata ai “dati sensibili”, cioè a quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Sono inoltre tutelati dalla privacy anche i “dati giudiziari”, cioè quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale e di anagrafe delle sanzioni amministrative.

All’atto dell’iscrizione la scuola ha diritto di chiedere dati sensibili degli alunni, secondo le disposizioni previste dal Codice e nei termini individuati dal citato Regolamento ministeriale. La scuola ha l’obbligo di trattamento dei dati in forma riservata, non pubblica, nei limiti previsti dal Codice e secondo le forme e le modalità precisate dal Regolamento ministeriale.

Il Garante della privacy, l’organo che per legge controlla la corretta applicazione del Codice per la tutela dei dati personali e che rende pubbliche le interpretazioni sulla portata esatta del trattamento dei dati, pubblica sul proprio sito (www.garanteprivacy.it) note e dispositivi per l’applicazione della normativa in materia.

Tra le altre precisazioni, il Garante ha affermato che non costituisce violazione della privacy la pubblicazione degli esiti finali degli scrutini e degli esami, la ripresa video-fotografica di alunni durante l’attività scolastica, a meno che essa abbia finalità di divulgazione pubblica.

Può capitare che gli organi collegiali della scuola, in particolare i consigli di classe e di interclasse, trattino questioni relative a singoli alunni. In tale caso, la trattazione è possibile, ma la verbalizzazione della discussione e delle decisioni che si assumono non può essere resa pubblica.