Guida alle iscrizioni – alunni con cittadinanza non italiana

L’articolo 45 del DPR n. 394/1999, regolamento sull’immigrazione, fornisce criteri relativi all’obbligo di istruzione e all’iscrizione scolastica dei minori con cittadinanza non italiana, nonché alla loro assegnazione alle classi.

È bene considerare che, in base a tale norma, i minori stranieri, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione (vale, quindi, anche per figli di clandestini), hanno diritto di accedere all’istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli.

L’iscrizione può avvenire anche in corso d’anno.

Normalmente gli alunni stranieri soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente alla loro età anagrafica.

I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore

a quella corrispondente all’età, tenendo conto dei seguenti criteri:

– ordinamento scolastico del Paese di provenienza;

– accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione possedute;

– corso di studi eventualmente seguito;

– titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana, ecc..

Si parla spesso di “tetto”, di limite massimo di alunni stranieri per classe. Recentemente il ministro dell’istruzione Gelmini ha disposto che, di norma, il limite massimo di stranieri per classe dovrà essere del 30%, pari cioè a tre alunni stranieri su dieci iscritti (es. una classe con 20 alunni non dovrebbe averne più di 6 con cittadinanza non italiana).

Attualmente l’articolo 45 del Regolamento 394/1999 prevede che il numero di alunni stranieri non sia prevalente rispetto agli alunni italiani; ciò significa che il limite massimo non deve superare, di norma, il 50%.

Con apposita circolare (n.110/2007) il Ministero dell’istruzione ha suggerito alle scuole che la modalità concreta di assegnazione alla classe di alunni stranieri avvenga con affidamento delle verifiche e degli accertamenti preliminari ad un gruppo di docenti, appositamente individuato dal collegio e preposto all’accoglienza, che dia attuazione ai criteri di assegnazione e che ne segua inizialmente l’inserimento, al fine di fornire al dirigente scolastico ogni utile elemento per l’assegnazione alle classi. I collegi dei docenti possono valutare altresì la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica in intergruppo e/o interclasse finalizzata a favorire un efficace inserimento.

L’alunno proveniente da scuole estere deve presentare alla scuola italiana il titolo o certificato di studio originale, dal quale risultino l’esito favorevole della classe frequentata (o dell’esame sostenuto) all’estero, le materie studiate e le valutazioni riportate. I titoli devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana e da certificato di conformità rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare italiana (la firma del capo d’istituto deve essere legalizzata dall’autorità diplomatica o consolare italiana) e da dichiarazione, rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare italiana circa il fatto che la scuola frequentata (o presso cui sono stati sostenuti gli esami) è legalmente riconosciuta e circa l’ordinamento degli studi, il numero complessivo delle classi frequentate o, nel caso di esami, la classe estera cui questi danno accesso.