Tuttoscuola: Il Cantiere della didattica

L’ora di religione cattolica concorre al credito scolastico

Il Ministero della pubblica istruzione non si è facilitato la vita inserendo nell’Ordinanza sugli esami di Stato di quest’anno una disposizione (art. 8, comma 13) che consente ai docenti di religione cattolica e a quelli di attività alternative di partecipare a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe per l’attribuzione del credito scolastico agli allievi che si avvalgono di tale insegnamento.
La disposizione, sospesa dal Tar del Lazio, è stata ripristinata d’urgenza dal Consiglio di Stato, al quale il Ministero ha proposto ricorso, con richiesta di sospensiva, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. La formula è quella della sospensione della sospensione, che restituisce valore esecutorio al provvedimento amministrativo impugnato. Il giudizio nel merito sarà dato successivamente, ma non in tempo utile per influire sulla procedura che sarà seguita per l’assegnazione del credito scolastico per i maturandi di quest’anno.
La questione è delicata, e già in passato ha dato luogo a controversie, essendo materia concordataria. Lo schieramento laico, sostenuto anche dalla Flc-Cgil e dalla Uil scuola, è insorto contro la decisione del Consiglio di Stato, che a suo parere lede i diritti degli allievi che non si avvalgono né dell’IRC né delle attività alternative. Ma al Ministero la pensano diversamente: per gli allievi che se ne avvalgono, l’IRC è una materia come tutte le altre, quindi chi la insegna può concorrere all’assegnazione del credito scolastico.
La questione si è complicata, e rischia di diventare incandescente, perché il comma 2 del citato art. 8 dell’O.M. ha previsto il “superamento della stretta corrispondenza (del punteggio attribuito, ndr) con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale“. Se il riferimento per il calcolo fosse rimasto ancorato alla media aritmetica dei voti il caso non si sarebbe posto, perché l’insegnante di IRC non darebbe voto in decimali, e quindi il suo insegnamento non concorrerebbe alla determinazione della media dei voti. Ma essendo previsto il “superamento” della media aritmetica l’insegnante di IRC rientra in gioco come componente del Consiglio di classe che deve decidere sul punteggio da attribuire.
Di qui il ricorso, il controricorso e la prospettiva di ulteriori complicazioni, che in un Paese di causidici come l’Italia è facile profetizzare. Non se ne sentiva il bisogno.

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