Legittima l’iscrizione all’Enam dei direttori didattici

I nostri interrogativi sull’iscrizione d’ufficio dei direttori didattici all’Enam (vedi Tuttoscuola NEWS n. 42 del 15 marzo) hanno trovato risposta.
Il presidente dell’Ente, Renato D’Angiò, ci ha infatti documentato come i direttori didattici, diventati dal 1° settembre 2000 dirigenti scolastici, mantengano la precedente condizione di socio, in base al parere n. 1126/2000 del 27 settembre 2000 espresso dal Consiglio di Stato e recepito dal ministero dell’istruzione con nota prot. 5998 dell’8 novembre 2000.
La condizione di socio di diritto (e di obbligo) riguarda in via transitoria solamente gli attuali dirigenti provenienti dal ruolo dei direttori didattici, i quali continueranno a rilasciare il contributo mensile previsto per legge e ad avvalersi dei diversi benefici erogati dall’Ente. Allo stesso modo quel requisito confermato fuga i dubbi sulla legittimità dell’elezione del rappresentante degli ex-direttori didattici in seno al consiglio di amministrazione.
Invece i futuri dirigenti scolastici che saranno assunti con i prossimi concorsi, anche se assegnati a direzioni didattiche, non potranno essere assoggettati ad obbligo alcuno nei riguardi dell’Ente, a meno che non intervenga una modifica delle legge istitutiva dell’Enam.
Tuttoscuola aveva raccolto dal sito dell’Anp (www.anp.it) una risposta fornita dall’ufficio amministrativo dell’Enam a direttori didattici che richiedevano la sospensione dei contributi da quando erano diventati dirigenti, risposta che lasciava intendere come fosse fondata la richiesta.
Evidentemente gli uffici dell’Enam non erano pienamente a conoscenza di quanto il Consiglio di Stato, il ministero e lo stesso consiglio di amministrazione (che con delibera n. 119 del 20 novembre 2000 aveva modificato lo Statuto) avevano espresso in merito.