Legge di stabilità e Buona Scuola/2: la cancellazione degli esoneri inguaia la secondaria

“A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico della autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato” (dal ddl per la legge di stabilità 2015).

L’abrogazione degli esoneri e semiesoneri dei collaboratori del dirigente scolastico sembrerebbe non avere incidenza sull’organizzazione del servizio scolastico, in quanto avviene tenendo conto dell’attuazione dell’organico dell’autonomia.

Significa, insomma, che la sostituzione dei collaboratori del capo d’istituto sarà garantita dal personale docente assegnato alla dotazione aggiuntiva di istituto (organico funzionale). L’istituto dell’esonero e semiesonero, anche se abrogato, rivive, dunque, utilizzando le risorse dell’organico aggiuntivo dell’autonomia.

Da un punto di visto quantitativo la modifica, rispetto all’attuale norma, effettivamente è indifferente, perché il posto del collaboratore vicario viene coperto da altro docente assegnato.

Ma, mentre nella scuola primaria, ad esempio, non ha rilevanza alcuna il fatto che il sostituto, docente generalista, provenga dall’organico aggiuntivo o, come avviene oggi, da altra forma di assegnazione, invece nella scuola secondaria non è affatto garantito che tra i docenti dell’organico aggiuntivo vi sia un docente con la stessa classe di concorso del docente collaboratore vicario scelto dal dirigente.

Se il problema non verrà risolto, la scelta del docente del collaboratore da parte del dirigente scolastico verrebbe gravemente condizionata.