Le regole sulle assemblee sindacali e le resistenze contro i test Invalsi

Una assemblea sindacale provinciale è una novità pressoché assoluta. A memoria non si ricordano assemblee sindacali su dimensioni territoriali così estese. Il CCNL non pone limiti in merito.

L’art. 8 del Contratto nazionale disciplina in questo modo la materia delle assemblee sindacali.

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.

Il dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio”.

Indipendentemente dalla fattibilità organizzativa, è pertanto contrattualmente legittima l’assemblea sindacale territoriale della durata di tre ore per il personale scolastico di una provincia.

Le prove Invalsi non sono mai state accolte con favore da alcuni sindacati, tra cui, in particolare, quelli di base che ormai ritualmente ogni anno indicono scioperi brevi per boicottare le prove nei giorni programmati.

Il caso più clamoroso di incontro-scontro tra scioperi e prove si è avuto nel 2015, quando lo sciopero generale contro la Buona Scuola in discussione in Parlamento coincise con la data di effettuazione delle prove, costringendo l’Invalsi a spostarle al giorno dopo, con un seguito polemico inevitabile.

Uno sciopero bianco di resistenza passiva si verifica a volte, a prove concluse, da parte di quei docenti che devono riportare i dati delle prove, tabulandoli per l’invio all’Invalsi.

Sostenuti da qualche sindacato, alcuni ritengono che quel lavoro aggiuntivo (effettivamente non è di pochi minuti) non compete. Se il dirigente lo impone con formale ordine di servizio, costoro si piegano, altrimenti, senza ordini superiori, non procedono, rendendo di fatto inutile la rilevazione per la loro classe. Non ci sono stati ad oggi molti casi e non hanno scalfito la sostanza delle prove.

L’anno prossimo cadrà questa forma di resistenza passiva, perché le prove saranno “computer based”, corrette in automatico.

Su questa vicenda dello sciopero bianco è interessante una recentissima vicenda giudiziaria, conclusasi circa venti giorni fa a Modena, dove una maestra elementare, patrocinata dalla Cgil-scuola locale, aveva resistito all’ingiunzione di provvedere alla stesura della relazione consuntiva per la raccolta dei dati. Il giudice del lavoro le ha dato torto.