Le assenze da scuola per manifestare compromettono l’anno scolastico?

Anche se si sono attenuate le manifestazioni studentesche contro la riforma dell’università e contro i tagli di organico della scuola, vi sono ancora episodi di occupazione di scuole e di protesta in diverse città, dove sono stati presi di mira, dopo l’occupazione di monumenti, anche quella di teatri e di altri luoghi di spettacolo pubblico.

Diversi ragazzi della secondaria superiore hanno già accumulato a tutt’oggi, tra partecipazione a cortei di protesta e ad occupazioni delle scuole, più di 15 dei 50 giorni di assenza consentiti al massimo per avere comunque valido l’anno scolastico (le assenze si computano in ore, ma il risultato sostanzialmente non cambia). E non è finita.

Con le stesse motivazioni vi potrebbero essere altre assenze prima di Natale, visto che, crisi permettendo, la riforma dell’università è nuovamente attesa al Senato per il voto finale (con possibili nuove manifestazioni di piazza).

Per i restanti sei mesi di scuola le incognite personali potrebbero riservare sorprese per assenze dovute a malattie o ad altre cause. Anche gli ingressi a scuola ritardati alla seconda ora per sfuggire a qualche interrogazione o compito in classe dovrebbero essere messi in conto. Insomma c’è un potenziale di altre assenze che, anche se formalmente giustificate, potrebbero definitivamente far perdere l’anno scolastico.

In attesa di eventuale circolare ministeriale che affronti le numerose problematiche da comprendere nell’eventuale deroga rimessa alla decisione del collegio dei docenti, potrebbe essere opportuno, da parte delle istituzioni scolastiche, regolamentare al meglio la materia, rendendo pubblici per tempo i criteri decisi. E sarebbe anche opportuno far conoscere la situazione personale di ciascun studente (quanti sanno di questa norma?) con una specie di ruolino di marcia che registri periodicamente quantità di presenze e di assenze.

Senza regole definite all’inizio di questa partita “assenze-presenze”, potrebbe essere a rischio di impugnativa l’eventuale decisione finale del consiglio di classe di non ammettere alla classe successiva o all’esame gli studenti iperassenti.