La controversa questione della riconversione dei docenti non idonei all’insegnamento

Da circa 37 anni nella scuola statale vige l’istituto normativo della collocazione fuori ruolo dei docenti per motivi di salute, poi utilizzati in altri compiti presso le scuole (biblioteca, supporto didattico, ecc.).

Lo prevedeva inizialmente l’art. 113 del decreto delegato dpr 417/1974, trasferito poi nel Testo Unico all’art. 514, prima che con la privatizzazione del rapporto di lavoro diventasse materia contrattuale regolata dall’art. 17 del CCNL  del comparto scuola.

E, proprio perché materia contrattuale, i tentativi di rivedere l’utilizzo di questo personale per contenerne le spese di mantenimento hanno sempre trovato ostacolo da parte sindacale. In effetti questo personale fuori organico costituisce una spesa aggiuntiva rispetto all’ordinamento, anche se il loro utilizzo è risultato spesso prezioso per le scuole dove prestano servizio.

Ma questa volta, caduto con le norme Brunetta il potere di disapplicazione di norme non gradite al sindacato, l’intervento previsto dalla manovra potrebbe avere successo e azzerare i costi di questo personale fuori quota.

L’art. 19 del decreto di manovra prevede che“Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, assume la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.”

La domanda di assegnazione di sede va presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione e comporta l’impiego su posti vacanti di assistente amministrativo negli uffici del territorio di servizio.

I sindacati hanno già protestato per questo declassamento, ma difficilmente l’Amministrazione rinuncerà a portare a casa un bottino di risparmio stimabile in circa 200 milioni annui.