Il docente d’infanzia che non può fare il vicario

La nota prot. 1875 del 3 settembre con la quale il ministero ha ‘sdoganato’ gli esoneri e i semiesoneri del docente vicario ha indubbiamente contribuito a ridare un po’ di tranquillità per l’organizzazione delle scuole in una fase di l’avvio di un anno scolastico che si annuncia carico di problematiche e di incognite.

La nota ministeriale ha puntualmente elencato le condizioni e i casi in cui l’istituzione scolastica può beneficiare dell’esonero dall’insegnamento del docente con funzioni vicarie, ma ha taciuto sulle situazioni prive di dirigente scolastico e date in reggenza.

Ci riferiamo alle istituzioni in reggenza in cui non ricorrono le condizioni minime del numero di classi che danno diritto all’esonero/semiesonero del vicario.

Non è un problema nuovo; aveva già trovato una temporanea soluzione per il solo anno scolastico 2013-14, ma che, perdurando la cronica carenza di organico, si riaffaccia puntualmente ad ogni anno scolastico. È augurabile che il Ministero chiarisca in merito.

C’è un altro problema, non previsto e forse non risolvibile, che riguarda i casi di docenti vicari che appartengono al settore dell’infanzia.

Come è noto, il combinato tra la legge di stabilità 2015 e la legge 107/15 prevede che il docente vicario venga sostituito da un insegnante dell’organico aggiuntivo. Ma nell’organico aggiuntivo che verrà assegnato entro novembre la legge non ha incluso deliberatamente docenti dell’infanzia, riservando la relativa quota d’organico alla riforma 0-6 anni che verrà con norma delegata tra circa due anni.

Il docente di scuola dell’infanzia potrà ugualmente svolgere funzioni vicarie, senza, tuttavia, fruire di esonero dall’insegnamento.