Il docente dell’organico potenziato farà il supplente o no?

I dirigenti scolastici a rischio di danno erariale

Quale destino attende i docenti nominati in ruolo (fase C) nell’organico potenziato di istituto?

Faranno i supplenti, rimanendo a disposizione per l’eventuale sostituzione di colleghi assenti? o no?

In mancanza di precisazioni ministeriali (quanto mai opportune e urgenti), per il momento parla soltanto la legge sulla Buona Scuola che al comma 85 così recita: Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Il dirigente può nominare in supplenza breve fino a dieci giorni. Può o deve? Se non nomina incorre in danno erariale?

Per assenze di più lunga durata nomina o non nomina?

Se non nomina incorre in danno erariale e paga di persona?

All’arrivo in ruolo nella istituzione scolastica il docente dell’organico aggiuntivo troverà sicuramente supplenze brevi o lunghe in corso. Il dirigente scolastico interromperà la supplenza facendovi subentrare il nuovo arrivato in quanto di ruolo oppure la farà proseguire al supplente?

Se non interromperà, incorrerà in danno erariale?

Ma se interromperà la supplenza non legittimamente, potrebbe subire la rivalsa del supplente danneggiato?

Come si vede, senza chiarimenti applicativi il dirigente scolastico, invece di disporre di nuove risorse di organico, rischia di trovarsi tra le mani difficoltà organizzative impreviste e conseguenze negative con possibili danni personali.