I dati dell’infanzia nell’Anagrafe dello studente

Il Garante della privacy ha espresso parere favorevole

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 522 dell’8 ottobre 2015, ha espresso parere favorevole per l’integrazione dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) mediante l’inserimento anche dei dati relativi ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie).

Lo schema di decreto ministeriale, per il quale vi è stato il sì del Garante, dispone che le istituzioni scolastiche dell’infanzia appartenenti al sistema nazionale di istruzione trasmettano all’Anagrafe i dati, riferiti ai propri iscritti, indicati nell’allegato tecnico al predetto decreto n. 74 del 2010 e precisamente: il codice meccanografico assegnato allo studente; il codice fiscale; cognome e nome; data di nascita; comune o stato estero di nascita; sesso; cittadinanza; comune di  residenza; età del I anno di frequenza.

L’estensione dell’anagrafe dello studente alla scuola dell’infanzia era attesa da molto tempo, ma è stata necessaria una legge apposita (legge 17 dicembre 2012, n. 221, la quale stabilisce che “l’anagrafe nazionale degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia”) che ha, comunque, trovato applicazione dopo ben tre anni di attesa.

Sarà ora possibile conoscere meglio un settore scolastico nel quale si intuisce la presenza di situazioni dubbie, soprattutto in taluni territori, circa l’esatta consistenza dei dati di popolazione scolastica, grazie ai quali possono continuare a funzionare (illegittimamente?) sezioni con un numero minimo di bambini.