Gli esodati potranno continuare a lavorare

L’articolo 8 del Ddl (Piano straordinario di assunzioni) costituisce probabilmente lo snodo cruciale dell’intero testo di riforma.

È stato arricchito di nuovi emendamenti e di integrazioni con l’obiettivo di rispondere efficacemente a tante (non tutte) aspettative del personale precario.

C’è, ad esempio, il recupero degli idonei dell’ultimo concorso per i quali il comma 7-bis prevede una specifica finestra di assunzioni con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2016.

C’è anche una prospettiva di trattamento preferenziale (comma 12-quinques) nel prossimo concorso per gli esodati, cioè per quei docenti abilitati iscritti in II fascia delle graduatorie di istituto e con almeno un triennio di servizio.

Proprio per questi ultimi, come aveva rilevato Tuttoscuola, si pone però il problema della continuità di lavoro a settembre (in attesa del concorso), visto che hanno già raggiunto il limite massimo di almeno un triennio di servizio, censurato dalla Corte di Giustizia europea.

La soluzione viene ora dall’articolo 12 che al comma 1 prevede che “I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.

In poche parole il passato viene congelato agli effetti della continuità di servizio: si ricomincia da capo per un massimo di un triennio.

Si tratta di una soluzione ardita che non si sa se pienamente conforme alla sentenza della Corte, ma, intanto può servire a bypassare l’anno.