Formazione e reclutamento dei docenti di scuola secondaria/1. Una delega a maglie strette

L’art. 181 lettera b) della legge 107 inserisce tra le deleghe al governo anche quella di provvedere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (16 luglio 2015), al “riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione”.

La formazione iniziale sarà affidata alle università e alle altre istituzioni della formazione superiore (AFAM) che vi provvederanno attraverso i corsi di laurea magistrale e i diplomi di secondo livello tenendo conto, nei piani di studio, della coerenza dei crediti (minimo 24) con le diverse classi disciplinari di concorso. La delega stabilisce con precisione il nesso di continuità tra la formazione universitaria iniziale e l’accesso alla professione, riservato ai laureati vincitori di appositi concorsi nazionali, che saranno assunti con contratti triennali di tirocinio (retribuiti) e assegnati a una scuola o a una rete di scuole.

Nel primo di questi tre anni dovranno però conseguire un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario frequentando un corso annuale istituito dalle università (o AFAM) in convenzione con le scuole o loro reti e centrato sulla didattica delle discipline afferenti alle loro classi concorsuali nonché su elementi di pedagogia, psicologia e normativa scolastica (44 crediti). Nei due anni successivi al conseguimento del diploma sono previsti tirocini formativi e la “graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione”. Ma l’università non uscirà del tutto dalla scena perché curerà l’erogazione di altri 15 crediti nel secondo e terzo anno del triennio.

Questo dice la legge di delega, in questo caso piuttosto analitica e stringente.