Formazione 2006: meno risorse ma si può compensare l’autoaggiornamento

Il finanziamento previsto dalla nuova direttiva (n. 29 del 20 marzo 2006) risente dei tempi magri di bilancio con conseguente riduzione delle risorse per sostenere i processi di formazione in servizio del personale scolastico.
Di questa restrizione non sono molto soddisfatte le organizzazioni sindacali, come dimostrano i primi commenti (www.cislscuola.it e www.uilscuola.it), dopo l’emanazione della nuova direttiva.
Tra l’altro, la direttiva, ancora una volta, tratta una questione che sta a cuore a migliaia di docenti ma che, stando almeno ai quesiti che arrivano anche a Tuttoscuola, non molti conoscono nella soluzione che ne dà la disposizione ministeriale.
Ci riferiamo al compenso per l’autoaggiornamento dei docenti, un argomento trattato per la prima volta dalla la Direttiva n. 70 del 17 giugno 2002 ( ), ma che, a seguito di un decreto tagliaspese successivo, venne sospeso provocando la convinzione in molti docenti che tutto fosse finito prima ancora di cominciare.
Non è così, perché i docenti possono essere compensati proprio con i fondi che ogni scuola riceve per il proprio aggiornamento. È necessario però che questa previsione venga deliberata annualmente nel piano per l’aggiornamento che nei primi mesi di scuola i collegi docenti devono approvare.
La direttiva n. 29/2006 ricorda proprio che i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento, sostenute dal personale docente, sono ancora quelli stabiliti dalla direttiva n. 70 del 2002 e si riferiscono pertanto alle seguenti tipologie: iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati, ai sensi del D.M. 177/2000; corsi di specializzazione universitaria (master, borse di ricerca etc. ); stages presso aziende; acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate; acquisto di software didattici; abbonamenti a siti telematici e canoni.