Falsi diplomi. Ma davvero spetta al dirigente scolastico controllare?

Una legge a maglie larghe per la semplificazione amministrativa non ferma i falsari

Dopo il servizio della RAI3 “Un paese da zero in condotta” che nei giorni scorsi ha smascherato un diplomificio in un paesino pugliese dove si confezionavano diplomi (taroccati) di specializzazione per il sostegno, ci si è chiesto: chi deve vigilare per scoprire il falso e, soprattutto, per evitare di danneggiare gli alunni con disabilità?

C’è stata già una risposta tanto sbrigativa quanto non appropriata, secondo la quale spetta ai dirigenti scolastici accertare la frode. Ma le cose non stanno così.

Da quando la legge ha disposto che nelle Amministrazioni pubbliche i cittadini, anziché presentare i titoli di accesso in cartaceo, possono rilasciare dichiarazioni sostitutive, i controlli sono diventati difficili e inefficaci per smascherare l’eventuale falso.

Per quanto riguarda le supplenze nella scuola i docenti precari interessati presentano domanda di iscrizione agli Uffici scolastici provinciali a cui rilasciano anche la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del titolo richiesto.

Da notare che questa dichiarazione viene rilasciata all’Ufficio scolastico provinciale, non alla istituzione scolastica dove c’è il dirigente scolastico.

Chi dovrebbe controllare? L’ufficio scolastico che ha ricevuto la dichiarazione sostitutiva oppure il dirigente scolastico che alcuni mesi dopo, a graduatoria definita, si troverà a conferire la supplenza?

Altra domanda? Come si effettua il controllo?

L’art. 71 (Modalità dei controlli) del DPR 445/2000 e successive integrazioni  (Testo unico sulla documentazione amministrativa) prevede che “1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive …

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dalla amministrazione procedente … consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

I controlli, dunque, si fanno a campione (uno ogni dieci?) con la conseguenza che a maglie larghe i falsi sfuggono a qualsiasi controllo.

Il controllo è anche possibile quando sorgono ‘fondati dubbi’. Ma cosa significa ‘fondati’ dubbi?

Visto che il controllo a posteriori risulta molto labile, perché al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive l’ufficio scolastico non provvede all’immediato controllo attraverso gli archivi delle amministrazioni certificanti, disponendo l’immediata esclusione e denuncia dei falsari?