Docente di ruolo e congedo di maternità dopo il parto. Istruzioni operative dell’Inps

La domanda
Sono una docente di ruolo in una scuola superiore e sono ai primi mesi di gravidanza. Alcune colleghe, mi hanno parlato della possibilità di utilizzare il congedo di maternità in un’unica soluzione dopo il parto. Le notizie rinvenute sui vari siti che trattano il tema non mi hanno chiarito del tutto la questione. Né ho trovato – spiace dirlo – puntuali e convincenti le delucidazioni del personale di segreteria del mio istituto.

Chiedo, quindi, al vs. esperto una nota illustrativa sull’argomento, al fine di valutare se e in qual maniera fruire di questo nuovo istituto giuridico.

Grazie per l’attenzione che vorrete dedicarmi.

L’esperto risponde
La legge di bilancio per il 2019, integrando, col comma 1.1,  l’art. 16del d.lgs. n. 151/2001 – Testo unico per la tutela della maternità e della paternità – riconosce – rispetto alle modalità di fruizione del congedo di maternità già vigenti (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto; oppure 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto), una ulteriore ed alternativa modalità di astensione. 

Più specificamente, viene “… riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”. (l. 30.12.2018, n. 145 – art. 1, comma 485)

Alla disposizione legislativa, tuttavia, non ha fatto seguito, per circa un anno, alcuna puntuale indicazione operativa da parte degli Istituti preposti, salvo uno stringato messaggio Inps (n. 1738 del 5 maggio 2019), che si limitava, in sostanza, alla mera ripetizione del dettato normativo.

Ora, però, lo stesso Inps, con apposita circolare (n. 148 del 12.12.2019), torna sull’argomento con precise ed esaurienti notazioni applicativeche, pur riguardando il settore lavorativo privato, ben possono essere seguite anche dalla Pubblica amministrazione, compresa quella scolastica, attesa la loro valenza generale. 

Ne evidenziamo gli aspetti di maggiore importanza e interesse.

Documentazione sanitaria
Il testo legislativo –dianzi riportato – consente l’astensione della lavoratrice madre, nei 5 mesi immediatamente successivi al parto, se il medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e il medico competente per la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestano congiuntamente l’assenza di qualsiasi danno per la gestante e/o il nascituro.

Per la certificazione rilasciata dal medico competente, l’Inps usa una particolare locuzione: “ove presente”. Il che vuol dire: mentre la certificazione del medico del S.S.N. o con esso convenzionatoè del tutto imprescindibile, quella del medico competente risulta necessaria soloin quelle situazioni di lavoro che rendono obbligatoria la presenza di tale figura. Per le scuole, la chiarificazione intervenuta non è cosa di poco conto. In molte Istituzioni scolastiche (soprattutto, direzioni didattiche, e istituti comprensivi), in cui non è prevista, ex lege,la nomina del medico competente, lafruizione del congedo di maternità in commento, attesa la conseguente impossibilità di ottenere la particolare certificazione sanitaria, è stata – sovente – negata alle gestanti. Con la significativa precisazione dell’Ente previdenziale, invece, tutte le lavoratrici della scuola – senza alcuna disparità – potranno, d’ora in poi, avvalersi della nuova modalità di astensione.

Inoltre, la documentazione sanitaria del medico specialista del S.S.N  o con esso convenzionato (e, ove previsto, del medico competente) deve essere acquisita dalla lavoratrice entro il settimo mese di gravidanza ed è intesa ad attestare, esplicitamente,l’assenza di pregiudizio (per la salute della gestante e del nascituro)sino all’evento del parto. Nel caso in cui l’attestazione faccia riferimento alla data presunta del parto, l’inizio del congedo decorrerà da tale data e per i successivi 5 mesi.

Di più.
Anche alla lavoratrice che sta già fruendo della precedente forma di flessibilità(1 mese prima e 4 mesi dopo il parto, ex art.20, d.lgs. 151/2001), ed è, quindi, in attività di servizio durante l’ottavo mese, viene riconosciuta la possibilità di utilizzare – in itinere – l’intero congedo dopo il parto. A tal fine, dovrà produrre la documentazione sanitaria richiesta, redatta durante il settimo oppure nel corso dell’ottavo mese di gravidanza, con la specifica dizione in ordine alla mancanza di pregiudizio (per gestante e nascituro)sino alla data presunta o sino all’evento del parto.

Malattia della gestante prima del parto
L’Ente previdenziale richiama esplicitamente il dettato di una precedente circolare del Ministero del Lavoro, per sottolineare come la già prevista ipotesi di flessibilità del congedo  di maternità nel periodo ante-partum (1 mese in vece dei 2 mesi ordinari, ex art. 20,d.lgs. 151/2001) consegua ad una ineludibile condizione: “… l’assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta” (circ. n. 43/2000).

Ed è in analogia a tale situazione che l’Inps fa derivare, anche per la condizione di totale rinuncia al congedo ante-partum, quanto segue:

  • la malattia della gestante, pur di un solo giorno, durante l’ordinario periodo di congedo di maternità ante partum(2 mesi), interrompe ed annulla il giudizio o i giudizi medici precedentemente espressi in favore dell’intera astensione dal lavoro dopo il parto;
  • dal giorno di malattia inizia, d’ufficio, la decorrenza del periodo di maternità della gestante;
  • le giornate di astensione non godutesono computate, aggiuntivamente,al periodo post-partum.

In altri termini, l’Inps ritiene che l’avvio obbligato del congedo di maternità ante-partum, conseguente ad almeno un episodio di malattia della gestante, operi non solo a fronte della rinuncia ad un mese, ma anche a seguito della della rinuncia ai due normalmente previsti.

Interdizione
L’Inps esamina ed offre indicazioni operative anche nelle situazioni in cui la gestante versa nello stato di interdizione disposto dall’Ausl oppure dalla Direzione territoriale del lavoro.
La prima le forma di interdizione – di competenza dell’Ausl – è quella concernente il “… caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”(art. 17, co.2, lett. a, d.lgs. 151/2001). In tale evenienza, l’Istituto ritiene possibile l’opzione del congedo di maternità nei 5 mesi successivi all’evento del parto, ad una sola condizione: lo stato di interdizione deve essere cessato prima dell’inizio del normale periodo di astensione ante-partum.
La seconda forma di interdizione – di competenza della Direzione territoriale del lavoro – riguarda due situazioni interdipendenti, ovvero qualora:

  • “ … le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ( 17, co.2, lett. a, d.lgs. 151/2001);
  • … la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni…” (art. 17, co.2, lett. b, d.lgs. 151/2001).

In dette situazioni, fortementecorrelate, la impossibilità di spostare la gestante in altra mansione compatibile e l’oggettivo pregiudizio derivante alla stessa dallo svolgimentodella normale attività lavorativa, rendono del tutto impossibile la fruizione del congedo di maternità nella opzione dei 5 mesi successivi al parto.

Rinuncia al congedo di maternità solo dopo il parto
Alla lavoratrice, che pure ha già presentato domanda e certificazione sanitaria, per fruire del congedo di maternità soltanto dopo il parto, è consentito, per così dire, un ripensamento in corsa: tornare a richiedere l’opzione del congedo in modalità tradizionale (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto).
Una prima possibilità è quella di produrre la nuova domanda prima che inizi l’ordinario periodo di astensione ante-partum, ovvero entro il settimo mese e, comunque, prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.
Una seconda possibilità, che concerne sempre l’articolazione ordinaria del congedo (2 mesi prima e 3 dopo il parto), è praticabile anche dopo l’inizio del periodo di astensione ante-partum, nel mentre la gestante è ancora in attività di lavoro, a semplice domanda dell’interessata. In tal caso, i giorni lavorati nel periodo ante- partum andranno ad aggiungersial congedo di maternità post-partum.