Buona scuola, decreto sull’inclusione: passi troppo ‘timidi’ verso la continuità didattica

Le Commissioni cultura e istruzione del Parlamento, in seduta comune, stanno esaminando in queste ore i due primi schemi di decreto legislativo, l’inclusione e lo 0-6, in attuazione della delega prevista dalla legge 107/15 della Buona Scuola.

In particolare, per lo schema di decreto sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, è oggetto di valutazione, tra l’altro, la questione della continuità didattica, un diritto dei disabili che lo specifico dossier di Tuttoscuola sul sostegno ha evidenziato essere stato negato quest’anno per 100 mila di loro (il 43% dei ragazzi con disabilità inseriti nelle scuole statali).

Lo schema di decreto dedica un apposito spazio (articolo 16) alla continuità didattica e, dopo avere affermato genericamente che tale continuità è garantita dal personale della scuola, affida al dirigente scolastico il compito di individuare eventuali disponibilità tra i docenti di ruolo presenti nell’istituzione e anche tra i supplenti annuali. Tutto lì.

Francamente stupisce questo timido passo verso la continuità, soprattutto perché la delega in proposito prevede molto di più. Infatti il comma 181, lettera c), punto 2 dispone la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione.

La Buona Scuola ha inteso tutelare con chiarezza il diritto allo studio di quei ragazzi più deboli.

È legittimo che la sostanza della delega venga ignorata?