Deleghe Buona Scuola, 8 decreti +1: le norme per il riordino degli istituti tecnici

Deleghe Buona Scuola, i decreti applicativi/11

Agli otto schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge 107 se ne aggiunge un altro, predisposto dal Miur per evitare gli effetti (il commissariamento dello stesso Miur e la nomina di un commissario ad acta) della sentenza del Tar del Lazio che nello scorso mese di maggio aveva accolto il ricorso dello Snals riguardante il riordino dell’orario degli istituti tecnici introdotto dal DPR n. 88 del 2010 (Regolamento attuativo dalla riforma Gelmini).

Il provvedimento, rubricato “Criteri per la definizione dell’orario complessivo annuale degli istituti tecnici”, è una sorta di interpretazione autentica – ma con aspetti di integrazione e riscrittura – di quanto previsto dal citato DPR, al cui art. 5, comma 1, viene aggiunto un comma 1-bis. È evidente, leggendo tra le righe della non cartesiana prosa ministeriale, lo sforzo di recepire le indicazioni del Tar conciliandone con l’esigenza di non aumentare il monte orario complessivo e i relativi maggiori costi di personale (che però era alla base del ricorso dello Snals).

I criteri per la definizione dell’orario contenuti nello schema di decreto sono i seguenti:

  1. a) razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune nell’ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C; b) ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell’ultimo anno;
  2. c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria non comprimibile di 60 minuti
  3. d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell’impegno orario richiesto agli studenti e dell’introduzione di metodologie didattiche innovative;
  4. e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare riconosca la complementarità tra le diverse discipline e valorizzi il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;
  5. f) previsione di piani di studio con un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti, della necessità di evitare una frammentazione disciplinare e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione degli studenti;
  6. g) adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di istruzione generale e dell’area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione dovrà considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l’introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell’area di indirizzo in relazione all’acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all’area di istruzione generale e all’area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell’area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell’area di indirizzo;
  7. h) dimensionamento dell’orario complessivo annuale e dell’orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l’ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell’ambito dell’intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell’ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.

Leggi le nostre analisi dei decreti delegati:

 Testi

Inclusione
– Inclusione: prima riflessione sulle innovazioni principali
Sostegno: il decreto delegato non garantisce la continuità didattica 
Ddl inclusione: che fine ha fatto la continuità didattica?

Istruzione professionale 

Scuole italiane all’estero
– Dal periodo di permanenza al trattamento economico: le novità del ddl scuole italiane all’estero